Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2021, n. 20795
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SECCI SALVATORE nato a BAUNE1 il 09/05/1944 avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita 19 relazione svolta da1 ,Cpnsigliere LUCA RAMACCI;extz. uditeAl5ablico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIANI che ha concluso f~ (2-Ja ricorso trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Cagliari , con sentenza dein aprile 2019 ha confermato la decisione con la quale, in data 31 luglio 2018, il Tribunale di Lanusei, a seguito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale di S S in ordine ai reati di cui agli art. 44, lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, per aver realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza i necessari titoli abilitativi, un fabbricato avente una superficie pari a 50 metri quadrati circa (in Lotzorai, il 15 settembre 2010). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, avv. P G P, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rappresentando o di aver eletto domicilio, nel corso del giudizio di primo grado, presso l'avv. S C e che tutti gli atti del procedimento gli erano stati notificati mediante consegna al suddetto difensore. Aggiunge che, con riferimento al decreto di citazione per il giudizio di appello, l'atto era stato consegnato altrove, sicché egli non aveva ha avuto conoscenza dell'udienza celebrata innanzi alla Corte territoriale. Osserva che, sebbene la nullità non sia stata dedotta dal precedente difensore, trattandosi di nullità assoluta e non sanabile essa può formare oggetto di doglianza nel presente giudizio di legittimità. 3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nell'individuare il termine iniziale dì decorrenza della prescrizione dei reati, nonostante diverse indicazioni da parte dello stesso pubblico ministero e del giudice di primo grado, i quali avrebbero collocato la realizzazione delle opere nel periodo intercorrente tra il 2008 ed il primo agosto 2010 e che, in ogni caso, i giudici dell'appello avrebbero dovuto applicare il principio del favor rei dichiarando la prescrizione. Insiste, pertanto, per raccoglimento del ricorso.
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