Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2019, n. 00182
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 17447-2017 proposto da: A L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO, 19, presso lo studio dell'avvocato C S, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, giusta delega in atti;- ricorrente - 2018 contro 3440 RONCA VINCENZO, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'E RICERCA C.F. 80185250588, M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI, M.I.U.R. UFFICIO XII AT PROVINCIA DI AINO, M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO VII AT PROVINCIA DI COSENZA;- intimati - avverso la sentenza n. 100/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/01/2017 R.G.N. 1712/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. A T;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;udito l'Avvocato G M. N. R.G. 17447 2017 Fatti di causa 1. Il professore V R, docente di strumento musicale, classe AK77, aveva convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca, i competenti uffici scolastici e il professore L A, per chiedere che, previa disapplicazione degli atti amministrativi che avevano consentito al professore L A l'inserimento nella IV fascia della graduatoria ad esaurimento (GAE) della provincia di Avellino, fosse accertato il diritto di esso ricorrente all'inserimento nella IV fascia della GAE per la provincia di Avellino e alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nella classe di concorso AK77 con decorrenza dal 1.9.2014. Tanto sull'assunto di essere collocato in posizione utile, rispetto al prof. L A ed al prof. Silvio Russomando, per i due posti che dovevano essere assegnati. 2. Il Tribunale di Benevento, all'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del professore Silvio Russomando, ha accolto il ricorso e la Corte di Appello di Napoli, adita dal prof. L A, ha confermato tale sentenza. 3. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, dopo avere evidenziato che il prof. Amabile era stato inserito nelle GAE di III fascia con decreto n. 75 dell'11.1.2012 dell'USP di Cosenza in forza dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 2550/2011, ha rilevato tale ordinanza non era stata confermata in sede di merito nel giudizio promosso innanzi al giudice amministrativo (TAR del Lazio) e in quello promosso innanzi al giudice ordinario (Tribunale ordinario di Roma). 4. La Corte territoriale ha ritenuto che, venuto meno il titolo (l'ordinanza cautelare del giudice amministrativo), il prof. Amabile non aveva diritto ad essere inserito nella GAE, III fascia, della provincia di Cosenza per la classe di concorso AK77. 5. La Corte territoriale ha anche rilevato che: il diritto del prof. Amabile all'inserimento in detta graduatoria era già venuto meno nella pendenza dei giudizi relativi all'ordinanza cautelare in quanto l'Ufficio di Cosenza con il provvedimento n. 9788 del 30.7.2012 aveva accertato che il medesimo, in contrasto con il D.M. 44/2011, aveva presentato domanda di inserimento in due distinte province (Cosenza e Salerno);in relazione a tale provvedimento il prof. Amabile aveva attivato la procedura di conciliazione, che si era conclusa con il riconoscimento (verbale di conciliazione del 15.4.2014) da parte dell'Amministrazione del diritto del prof. Amabile nell'inserimento nella IV fascia. 6. La Corte ha ritenuto che, venuto meno il titolo presupposto, non vi era alcuna ragione giuridica plausibile per l'inserimento dell'Amabile nelle graduatorie, sicchè la decisione dell'Amministrazione di inserirlo nella graduatoria della IV fascia risultava incomprensibile ed N. R.G. 17447 2017 illegittima, posto che il contezioso tra l'Amabile e l'Amministrazione aveva riguardato l'inserimento nella III fascia. 7. La Corte territoriale ha osservato, inoltre, che l'art. 14 c. 2 ter della L. n. 14 del 2002 coordinato con il D.M. n. 53 del 2012, invocato dall'Amabile, prevede una serie di condizioni, tra le quali la domanda, da presentarsi entro il 10.7.2012, della cui esistenza non v'era alcuna traccia. 8. Avverso questa sentenza il prof. L A ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di ricorso. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico della Regione Campania, l'Ufficio XII AT Provincia di Avellino, l'Ufficio Scolastico VII AT Provincia di Cosenza e il prof. R V sono rimasti intimati. Ragioni della decisione Sintesi dei motivi Il ricorrente denuncia: 9. con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ., violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e motivazione apparente e di fatto inesistente. 10. Addebita alla Corte territoriale di non avere spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la sopravvenuta il caducazione dell'ordinanza dei Tar precludesse l'inserimento non solo nella III fascia ma anche nella IV;11. in via subordinata, nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale, senza alcun apprezzamento critico delle dichiarazioni dell'Amministrazione, valutato tali dichiarazioni come elemento di prova di un illegittimo inserimento nella neoistituita IV fascia;il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere che dal verbale di conciliazione si evinceva che l'Amministrazione aveva preso atto dell'ordinanza cautelare del TAR favorevole per l'inserimento nella III fascia e deduce, che, in realtà, dal verbale di conciliazione risulta che detta ordinanza era stata citata solo come fatto storico e che l'Amministrazione aveva riconosciuto il diritto di esso ricorrente all'inserimento nella graduatoria della neoistituita IV fascia in modo autonomo rispetto a detta ordinanza;12. in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione dell'art. 159 c. 1 cod.proc.civ.;assume che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi "che ne sono indipendenti". In altri termini, il ricorrente assume che la revoca dell'ordinanza cautelare si estende all'atto successivo ma non anche all'inserimento nella IV fascia e sostiene che la caducazione dell'ordinanza cautelare non N. R.G. 17447 2017 impediva alla Amministrazione di valutare la domanda di inserimento nella graduatoria di una fascia diversa dalla III;13. con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 1367 c.c. ;sull'assunto che tale disposizione costituisce applicazione del principio di conservazione "già contenuto nell'art. 1132 del vecchio codice civile", imputa alla Corte territoriale di non avere letto il verbale di conciliazione con riguardo all'intero contesto dichiarativo trasfuso in tale verbale e sostiene che, se tanto avesse fatto, la Corte territoriale non sarebbe giunta alla conclusione di ritenere incomprensibile e illegittimo tale verbale e inesistente la domanda di inserimento nella graduatoria relativa alla IV fascia;14. in via subordinata, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 159 c. 2 cod.proc.civ., assumendo che la Corte territoriale non ha considerato che, per effetto dello "ius superveniens" costituito dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, la quale aveva istituito la IV fascia, sia la domanda giudiziale che la domanda amministrativa di inserimento nella graduatoria costituivano titolo per l'inserimento nella IV fascia, inserimento correttamente disposto dall'Amministrazione in sede conciliativa;15. con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti;ribadendo censure già formulate nel secondo motivo (cfr. punto 13 di questa sentenza), addebita alla Corte territoriale di non avere letto in maniera completa il verbale di conciliazione;richiama alcuni brani del verbale di conciliazione e assume che il Ministero in sede di conciliazione aveva preso in esame la istanza di inserimento in graduatoria e l'aveva valutata alla luce della legge sopravvenuta e delle circostanze di fatto e di diritto sopravvenute;imputa alla Corte territoriale di non avere tenuto conto che il Ministero aveva riesaminato la sua posizione e valutato i suoi titoli alla luce della nuova legge e sostiene che tanto era desumibile ~t dall'intero contesto dell'atto transattivo;inoltre, deduce che il possesso di tali titoli era pacifico tra le parti, posto che il Ronca con il ricorso di primo grado aveva dedotto l'illegittimità dell' inserimento di esso ricorrente in III fascia per caducazione dell'ordinanza cautelare e, quanto all'inserimento nella IV fascia, per l'assenza di domanda e che nel giudizio di primo grado esso ricorrente aveva provato il possesso del titolo abilitativo richiesto dalla legge;richiama il documento 1 e il rigo 14 della pagina 13 della sua comparsa di risposta e assume che la Corte territoriale, pur avendo affermato che esso ricorrente aveva presentato domanda di inserimento nelle due distinte province di Cosenza e di Salerno e che risultava valida quella relativa alla provincia di Cosenza, tuttavia non aveva valutato se questa era idonea o meno in base alla nuova legge per l'inserimento nella IV fascia e non aveva spiegato quali fossero gli elementi ostativi per l'inserimento in tale fascia;N. R.G. 17447 2017 16. in via subordinata, ai pensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ., nullità della sentenza per md.ot: m4Jjat violazione dell'art. 112 e talact~ solo apparente ma di fatto inesistente;addebita alla Corte territoriale di non avere valutato se la presentazione della domanda di inserimento in III fascia della graduatoria di Cosenza era idonea all'inserimento nella nuova fascia aggiuntiva;17. In via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 21 quinquies c. 1 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 1 c. 1 della medesima legge e dell'art. 97 della Costituzione;assume che, in virtù del principio di buon andamento, l'Amministrazione ben poteva riconoscere il diritto di esso ricorrente all'inserimento nella IV fascia. Esame dei motivi 18. Il primo motivo ed il terzo motivo sono inammissibili nella parte in cui è denunciata la violazione dell' art. 112 cod.proc.civ. in quanto, in difformità rispetto all'onere imposto dall'art. 366 n.4 cod.proc.civ., il ricorrente non ha specificato quale sia la domanda o il motivo di impugnazione si-quale la Corte territoriale ha omesso di pronunciare. 19. Sono, del pari, infondate le censure (primo e terzo motivo) che, formulate in stretta correlazione con la dedotta violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., imputano alla sentenza impugnata il vizio di motivazione apparente. 20. La sentenza gravata è stata pubblicata il 13 gennaio 2017. Trova, dunque, applicazione il nuovo testo dell'360, secondo comma, n. 5, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". 21. Va al riguardo osservato che le Sezioni unite di questa Corte nelle sentenze n. 8053 e n.8054 del 2014 hanno affermato che l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un "error in procedendo", che comporta la nullità della sentenza, solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", dì "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". 22. Questa Corte ha anche precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016).N. R.G. 17447 2017 23. Queste evenienze non si riscontrano nella sentenza impugnata perchè, come già evidenziato nei punti da 3 a 7 di questa sentenza, la Corte territoriale ha spiegato in maniera niente affatto perplessa o tautologica che, venuto meno il titolo giudiziale (ordinanza cautelare) per l'inserimento del prof. Amabile nella III fascia, la decisione dell'Amministrazione di inserirlo nella graduatoria della IV fascia risultava incomprensibile ed illegittima, evidenziando che il contezioso tra l'Amabile e l'Amministrazione aveva riguardato l'inserimento nella III fascia. 24. La Corte territoriale ha osservato, inoltre, che Vart. 14 c. 2 ter della L. n. 14 del 2002 coordinato con il D.M. n. 53 del 2012, invocato dall'Amabile, tra le condizioni previste per l'inserimento nella IV fascia, prevedeva la presentazione della domanda entro il 10.7.2012 e che di tale domanda non v'era alcuna prova. 25. Le censure che, attraverso la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. e dell'art. 159 c. 1 cod.proc.civ. (primo motivo), dell'ad 1367 c.c. e dell'art. 159 c. 2 cod.proc.civ., (secondo motivo), del vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, della dedotta violazione dell'art. 21 quinquies c. 1 e dell'art. 1 c. 1 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 della Costituzione (terzo motivo), devono essere trattate congiuntamente in quanto le prospettazioni difensive esposte dal ricorrente mirano a contestare, ad un tempo, la correttezza della ricostruzione del contenuto dell'atto conciliativo e della statuizione che lo ha ritenuto illegittimo. 26. Tali censure presentano profili di infondatezza e di inammissibilità. 27. La censura con la quale è dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. (primo motivo) è inammissibile perchè riferita non ad elementi istruttori ma alla interpretazione ed al valore dell'atto conciliativo. 28. Le censure che imputano alla Corte territoriale di non avere letto il verbale di conciliazione nella sua integralità e di non avere tenuto conto dell'intero contesto nel quale la conciliazione si era inserita sono inammissibili. 29. Va al riguardo osservato che secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in materia di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Sicchè la possibilità di censurare tale accertamento in sede di legittimità, a parte l'ipotesi in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto (evenienza che non ricorre nella fattispecie in esame, cfr. punti da 21 a 24 di questa sentenza), è limitata al caso di violazione delle norme ermeneutiche, violazione da dedursi, peraltro, con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato.N. R.G. 17447 2017 30. E' stato osservato che, in caso contrario la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un'interpretazione diversa (Cass. 27948/2018, 23049/2018,8586/2015, 9245/2007, 18375/2006). 31. Ebbene, il ricorrente non ha indicato quali siano i canoni di ermeneutica contrattuale che la Corte del merito ha violato o dai quali si sia discostata nella ricostruzione della volontà delle parti manifestata nel verbale di conciliazione ma si è limitato a contrapporre un risultato interpretativo e ricostruttivo diverso al fine di affermare la legittimità della conciliazione e dell'inquadramento attribuito in sede conciliativa. 32. Va rilevato anche che la Corte territoriale, come innanzi evidenziato (cfr. punti da 21 a 24 di questa sentenza), ha interpretato l'atto conciliativo nel contesto fattuale nel quale esso era intervenuto, evidenziando che la conciliazione si era inserita nell'ambito del contenzioso che concerneva l'inquadramento dell'Amabile nella III fascia, sicchè la censura, nella parte in cui addebita alla sentenza la mancata valutazione di taie contesto è infondata. 33. La dedotta violazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 159 cod.proc.civ. è priva di pregio, perché il principio di non estensione della nullità di un atto agli atti precedenti e a quelli successivi e alle parti dell'atto che ne sono indipendenti, principio che opera nell'ambito del processo civile, non può essere utilmente invocato in una fattispecie, quale quella dedotta in giudizio, nella quale il provvedimento giudiziale che aveva consentito, solo in via cautelare, l'inserimento del ricorrente nella graduatoria di III fascia non era stato confermato nei giudizi di merito. 34. Va anche rilevato che la Corte territoriale, come già evidenziato, ha ritenuto l'illegittimità del riconoscimento, in sede conciliativa, del diritto dell'odierno ricorrente all'inserimento nella IV fascia della graduatoria non in considerazione del venir meno dell'ordinanza cautelare ma per l'insussistenza dei presupposti legittimati tale inserimento (insussistenza della domanda amministrativa prevista dall'art. 14 c. 2 ter della L. n. 14 del 2012 e del D.M. n. 53 del 2012). 35. Siffatta statuizione è corretta dovendo estendersi alla fattispecie dedotta in giudizio i principi più volte affermati da questa Corte in tema di nullità di conciliazioni stipulate ai sensi dell'art. 66 del d. Igs. n. 165 del 2001 che violano le norme imperative che impongono il rispetto dell'ordine di priorità delle graduatorie (Cass. 13800/2017, 8328/2010). 36. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, come già evidenziato (punto 24 di questa sentenza), ha desunto la nullità del verbale di conciliazione dalla insussistenza in capo all'odierno ricorrente delle condizioni per l'inserimento nella graduatoria di IV fascia. Tanto sul rilievo della mancanza delle condizioni previste dall'art. 14 c. 2 ter della L. n. 104 del 2012 e dal D.M. n. 53 del 2012, e, in particolare, dalla mancata presentazione da parte del prof.N. R.G. 17447 2017 Amabile della domanda di inserimento nella IV fascia„ rilevando che di siffatta domanda non v'era alcuna prova in giudizio. 37. La sentenza impugnata è corretta nella parte in cui ha ritenuto indispensabile tale domanda perchè il D.M. n. 53 del 2012, al quale l'art. 14 c. 2 ter del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24.2.2012 n. 14, ha demandato la fissazione dei termini per l'inserimento nella fascia aggiuntiva, ha disposto che l'inserimento in dette fasce avviene su domanda. 38. E' inammissibile la censura che addebita alla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ. (terzo motivo in via subordinata), vizio di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti "concernente il riesame effettuato dalla P.A. anche con riferimento all'inserimento dell'Amabile in graduatoria, al momento della sopravvenuta legge istitutiva della IV fascia, impeditìvo alla presentazione di altra domanda on line", perchè delle modalità di presentazione della domanda non v'è traccia nella sentenza e il ricorrente non ha allegato che la questione era stata sottoposta alla corte territoriale. 39. La deduzione secondo cui la circostanza relativa all'awenuto inserimento del ricorrente nella IV fascia era pacifica e non contestata è inammissibile perchè non corredata dalla riproduzione nel ricorso delle parti salienti e rilevanti degli atti del giudizio di merito (Cass.24062/2017, 10853/2012, 15961/2007). 40. Il ricorrente si è limitato a riportare nel ricorso un brevissimo stralcio della memoria di costituzione, inidoneo di per sé a ricostruire la portata delle allegazioni in questa contenute, e non ha riprodotto le parti rilevanti degli atti del processo di merito dai quali desumere le difese svolte dalle altre parti del processo e, segnatamente, dell'originario ricorrente, atti che non risultano allegati al ricorso e di cui non è indicata la specifica sede di produzione processuale (Cass.
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