Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2004, n. 11626

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Prima del superamento del sistema di esclusivo avviamento pubblico al lavoro, a seguito della emanazione dell'art. 9 bis della legge n. 608 del 1996, di conversione del D.L. n. 511 del 1996, era configurabile un concorso tra il reato relativo alla violazione del divieto di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960 e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 13 legge n. 26 del 1949 e consistente nell'assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di collocamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva escluso che la violazione dell'art. 1 legge n. 1369 del 1960, con relativa costituzione "ex lege" del rapporto tra lavoratore e pseudo appaltatori, comportasse anche violazione degli artt. 11, 13 e 18 legge n. 26 del 1949).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2004, n. 11626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11626
Data del deposito : 22 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore e dell'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
CASE DI CURA RIUNITE SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VLE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell'avvocato G G, difeso dagli avvocati EDOARDO GERA, DENICO GAROFALO, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
CAVALLARI FRANCESCO;



- intimato -


avverso la sentenza n. 2703/01 del Tribunale di BARI, depositata il 30/03/01 - R.G.N. 16504/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/04 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;

udito l'Avvocato SIRACUSANO per delega GERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE

Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 21 novembre 1995 presso la Pretura di Bari, sezione lavoro, F C proponeva opposizione, ex art. 35 della legge n. 689/81, avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale l'Ispettorato del Lavoro di Bari aveva ingiunto ad esso opponente, in qualità di legale rappresentante delle Case di Cura Riunite s.r.l., ed alla amministrazione straordinaria della società, quale responsabile solidale, il pagamento della somma di lire 1.615.427.000, a titolo di sanzione amministrativa per: 1) assunzione dei lavoratori indicati nel verbale di accertamento 11.3.1994 non per il tramite dell'Ufficio di collocamento, lavoratori solo formalmente assunti dalla Geroservice s.r.l. (artt. 11, 13 e 18 della legge n. 264/49);
2) omessa consegna ai lavoratori di cui al punto 1, dal


3.5.1989 al 31.12.1992, di copia della denuncia nominativa delle retribuzioni annuali (art. 4, quinto comma, d.l. n. 352/78, conv. nella legge n. 467/78;
3) omessa presentazione all'INPS della denuncia nominativa degli stessi lavoratori nel periodo sopra indicato (art. 4 del citato d.l. n. 352/78). L'opponente deduceva, per quanto ancora interessa in questa sede, la liceità dell'appalto stipulato dalle Case di Cura Riunite con la Geroservice per la manutenzione ordinaria degli stabili ed accessori, e la conseguente inesistenza della interposizione personale, ipotizzata dall'Ispettorato, nel rapporto di lavoro con il personale assunto e retribuito da questa seconda società.
Si costituivano il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato del Lavoro di Bari, che deducevano la legittimità della ordinanza opposta. Con atto depositato il 2.2.1996 intervenivano in causa le Case di Cura Riunite in amministrazione straordinaria, che si riportavano al contenuto del ricorso proposto dal signor C, negando comunque che alla violazione dell'art. 1 della legge n. 1369/60 conseguissero le contravvenzioni alle leggi n. 264/49 e n. 467/78.
Con sentenza del 29 gennaio/30 marzo 2001 il Tribunale di Bari, in veste di giudice del lavoro, subentrato al Pretore a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza ingiunzione opposta. Il primo giudice riteneva accertata, in base alle risultanze istruttorie, l'avvenuta interposizione nelle prestazioni di lavoro, atteso che i dipendenti Geroservice erano stati direttamente utilizzati dalle Case di Cura Riunite;
rilevava che i lavoratori dovevano considerarsi, a tutti gli effetti, alle dipendenze delle C.C.R., in forza dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 1369/60;
escludeva, peraltro, che la costituzione ex lege del
rapporto di lavoro fra dipendenti della Geroservice e Case di Cura Riunite comportasse anche la violazione degli artt. 11, 13 e 18 della legge n. 264/49, stante la inesistenza di un formale atto di assunzione.
Assumeva che le stesse argomentazioni valevano per gli altri due illeciti amministrativi contestati, atteso che gli obblighi relativi erano stati comunque assolti dalla Geroservice.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando un unico motivo di censura, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Bari.
Le Case di Cura Riunite s.r.l., in amministrazione straordinaria, resistono con controricorso, illustrato con memoria. F C non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione e

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