Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2023, n. 08352
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLI CARRI DONATO nato a FOGGIA il 04/01/1969 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 maggio 2022 il Tribunale di Foggia ha rigettato l'istanza presentata da D D C, intesa alla revoca dei provvedimenti in forza dei quali gli è stato richiesto il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Rimini, Via Ugo Bassi 12, sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti e del quale gli è stata riconosciuta facoltà di uso.
2. D D C propone, con il ministero dell'avv. F S, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul preliminare rilievo che, all'atto di disporre il sequestro dell'immobile, il Giudice per le indagini preliminari non ha dato corso alla richiesta del pubblico ministero di estendere a tale bene, sul quale egli vanta diritto reale di abitazione, l'amministrazione giudiziaria già disposta in relazione al compendio già sottoposto a sequestro in forza di precedente provvedimento e, concedendogli la facoltà di uso, gliene ha, sia pure implicitamente, affidato la custodia, decisione incompatibile con le successive iniziative, volte ad imporgli il pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'appartamento e dell'annesso ripostiglio. In subordine, deduce che la destinazione del bene a sua abitazione e, quindi, al soddisfacimento di una fondamentale esigenza di vita fa sì che egli non sia tenuto alla corresponsione del chiesto canone, come in passato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Lamenta, in via ulteriormente gradata, che l'indennità sia stata determinata in misura sproporzionata per eccesso rispetto alla classificazione catastale ed all'effettivo valore del bene.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. L'art. 104-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., prevede che nel caso di sequestro preventivo o di confisca di beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto tra gli iscritti ad apposito Albo, salva l'ipotesi in cui, con decreto motivato, la custodia dei beni suddetti venga affidata a soggetti diversi. Nel caso in esame, il
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 maggio 2022 il Tribunale di Foggia ha rigettato l'istanza presentata da D D C, intesa alla revoca dei provvedimenti in forza dei quali gli è stato richiesto il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Rimini, Via Ugo Bassi 12, sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti e del quale gli è stata riconosciuta facoltà di uso.
2. D D C propone, con il ministero dell'avv. F S, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul preliminare rilievo che, all'atto di disporre il sequestro dell'immobile, il Giudice per le indagini preliminari non ha dato corso alla richiesta del pubblico ministero di estendere a tale bene, sul quale egli vanta diritto reale di abitazione, l'amministrazione giudiziaria già disposta in relazione al compendio già sottoposto a sequestro in forza di precedente provvedimento e, concedendogli la facoltà di uso, gliene ha, sia pure implicitamente, affidato la custodia, decisione incompatibile con le successive iniziative, volte ad imporgli il pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'appartamento e dell'annesso ripostiglio. In subordine, deduce che la destinazione del bene a sua abitazione e, quindi, al soddisfacimento di una fondamentale esigenza di vita fa sì che egli non sia tenuto alla corresponsione del chiesto canone, come in passato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Lamenta, in via ulteriormente gradata, che l'indennità sia stata determinata in misura sproporzionata per eccesso rispetto alla classificazione catastale ed all'effettivo valore del bene.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. L'art. 104-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., prevede che nel caso di sequestro preventivo o di confisca di beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto tra gli iscritti ad apposito Albo, salva l'ipotesi in cui, con decreto motivato, la custodia dei beni suddetti venga affidata a soggetti diversi. Nel caso in esame, il
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