Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2023, n. 09627

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2023, n. 09627
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09627
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 13761-2020 proposto da: LORUSSO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTELLO, 30, presso lo studio dell'avvocato G B, che larappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
-ricorrente -

contro

CONSIGLIO NOTARILE DI B, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA

50-A, presso lo studio dell'avvocato N L, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
-controricorrente - Ric. 2020 n. 13761 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -2- nonchè

contro

PROCURATORE GENERALEPRESSO LA CORTE DI APPELLO DI B;
-intimato - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 09/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere Dott. D P;
lette le conclusioni scritte del P.M., redatte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. F T, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1.Con richiesta del 16/04/2018, il Consiglio Notarile di Bari ha deferito alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina Notarile (COREDI) la dottoressa F L, notaia in Trani, incolpandola dei seguenti addebiti: a) svolgimento di ricorrenti prestazioni presso terzi in violazione del dovere di imparzialità della prestazione e quindi dell'art. 31 comma 3, lett. f) codice deontologico dei notai;
b) indebita apertura di un ufficio secondario nel territorio del distretto di Corte di appello in cui si trova la sede notarile, in violazione degli artt. 26 capoverso l. not. n. 89/1913 e 10 cod. deont.;
c) esecuzione di prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti, in violazione degli artt. 147 comma 1, lett. b) e 61 LN, 14 comma 1 lett. b) cod. deont.;
d) compromissione del decoro e prestigio notarile, in violazione dell'art. 147 comma 1, lettera a) l. not.;
e) destinazione di locali inidonei a ufficio secondario in Bari. Ric. 2020 n. 13761 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -3- 2. Con decisione del 12/09/2018 la COREDI ha assolto la notaia da ogni addebito.

3. Il Consiglio Notarile ha proposto reclamo al cui accoglimento si sono opposti la notaia Lorusso e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari.

4. Con ordinanza n. 3217/2019 del 09/10/2019, la Corte di Appello di Bari, in parziale accoglimento del reclamo, ha confermatol’assoluzione dagli addebiti di cui alle lettere a), b), c), e), dichiarando la notaia Lorusso responsabile della violazione di cui all’art. 147, comma 1, lett. a) della legge notarile e irrogando alla stessa la sanzione della censura per il compimento delle seguenti attività (avendo formato oggetto di oblazione l’avvenuta registrazione di un testamento pubblico in località diversa da quella dello studio professionale): -atto in raccolta n. 14761: redazione della delibera di assemblea di una società a responsabilità limitata con cui veniva disposto un aumento di capitale sociale da liberarsi in denaro, senza dare atto di alcun versamento in assemblea ex art. 2481- bis comma 4 c.c. o, in alternativa ed ex art. 2481 bis ultimo comma c.c., di attestazione entro 30 giorni degli amministratori di integrale esecuzione;
-atto in raccolta n. 15068: acquisto di quote di partecipazione di società consortile da parte del Politecnico di Bari con intervento del Rettore, in mancanza di apposita delibera di autorizzazione del consiglio di amministrazione o di richiamo nell'atto di eventuali ragioni di urgenza che giustificassero la mancanza di tale previa autorizzazione. La Corte di appello ha ritenuto che tali comportamenti, pur privi del carattere della sistematicità atti a ricondurli alla previsione dell’art. 147 comma 1, lett. b) l. not., fossero idonei, per la loro intrinseca gravità, a compromettere il decoro e il Ric. 2020 n. 13761 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -4- prestigio della categoria notarile e sanzionabili in forza della norma di chiusura del sistema, rappresentata dall’art. 147 comma 1, lett. a) lett. not.

5. Avverso tale provvedimento la dott.ssa F L ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

6. Ha resistito il Consiglio Notarile di Bari depositando controricorso.

7. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, non avendo nessuna delle parti formulato richiesta di discussione orale.

8. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 147 lett. a) della l. n. 89/1913, nonché degli artt. 8 preleggi, 2697 e 2481 bis c.c. e 2 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.per errore di sussunzione. Deduce la professionista, con riferimento al primo addebito oggetto di sanzione, che la sua condotta non avrebbe potuto essere censurata sul piano disciplinare per la ipotizzata inosservanza della “prassi notarile … di annunciare nella delibera il futuro versamento e gli adempimenti successivi”, in quanto la prassi può essere considerata integrativa di una disposizione di legge (quale l'art. 147 lett. a l. not.) solo a condizione che ne risulti positivamente provata in giudizio la sua operatività e doverosità da parte dei soggetti interessati alla sua osservanza, mentre nella specie tale prassi non sarebbe oggettivamente riscontrabile. Non sarebbe neppure possibile includere tra le condotte contrarie ai principi dell'etica professionale quelle comportanti un mero rischio di ingannevolezza per i terzi, non Ric. 2020 n. 13761 sez. S2 -ud. 28-09-2022 -5- presentando queste un “gradiente di disvalore” atto a ledere la dignità e il decoro della categoria. Anche la contrarietà al “comune sentire” non può essere stata concretata dai due isolati atti di cui è causa, per i quali la ricorrente è stata accusata di “frettolosità e compiacenza”, non riconosciute dall’ordinamento come disvalore in sé, pervenendosi altrimenti alla non consentita elaborazione di
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