Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/12/2024, n. 31196
Ordinanza
5 dicembre 2024
Ordinanza
5 dicembre 2024
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Massime • 1
In tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta dell'atto d'appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta ex art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina una mera irregolarità in assenza di contestazioni sul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte; ne consegue che la regola del citato art. 20 - secondo la quale la notificazione del ricorso alla Commissione Tributaria eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario - è applicabile anche alla spedizione effettuata in plico raccomandata in busta chiusa, poiché, essendo la prescrizione dell'invio volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, non v'è ragione di discostarsi da detta regola, quale espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, in assenza di contestazioni del destinatario sulla effettiva corrispondenza fra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 3100/2017 Numero sezionale 4908/2024 Numero di raccolta generale 31196/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 05/12/2024 SEZIONE TRIBUTARIA composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: IRPEF, IRAP e IVA DI MARZIO PAOLO Presidente AVVISO DI CRIVELLI ALBERTO Consigliere ACCERTAMENTO ROSETTI RICCARDO Consigliere INDAGINI BANCARIE CHIECA DANILO Consigliere-Relatore BERNARDO CECILIA Consigliere CC 3 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3100/2017 R.G. proposto da AVV. VERNACCHIO GIUSEPPE, difensore di sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c. (domicilio digitale: studiovernacchio@avvocatopec.com) -ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 5707/29/16 depositata il 14 giugno 2016 Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 3 ottobre 2024 dal Consigliere CHIECA Danilo FATTI DI CAUSA All'esito di indagini bancarie condotte ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7) del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 7) del D.P.R. n. 633 del 1972, la Direzione Provinciale di Benevento Numero registro generale 3100/2017 Numero sezionale 4908/2024 dell'Agenzia delle Entrate notificava all'avv. Giuseppe CH un Numero di raccolta generale 31196/2024 avviso di accertamento con il quale rideterminava il reddito di Data pubblicazione 05/12/2024 lavoro autonomo, il valore della produzione netta e il volume d'affari dallo stesso dichiarati in relazione all'anno 2008, riprendendo a tassazione, rispettivamente ai fini dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA, l'imponibile ritenuto evaso. Il CH impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, che accoglieva il suo ricorso, annullando l'atto impositivo. La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 5707/29/16 del 14 giugno 2016, accoglieva per quanto di ragione l'appello dell'Amministrazione Finanziaria, dichiarando legittima la pretesa impositiva limitatamente alla ripresa a tassazione dei versamenti effettuati dal contribuente sul proprio conto corrente bancario nell'anno in verifica. A sostegno della decisione assunta, per quanto in questa sede ancora interessa, il collegio regionale osservava che: - doveva ritenersi infondata l'eccezione di tardività del gravame erariale sollevata dal CH, in quanto la notifica dell'atto di appello, eseguita a mezzo del servizio postale, doveva ritenersi perfezionata nei confronti dell'Amministrazione notificante alla data di spedizione del plico, la quale era avvenuta il 27 agosto 2015, e quindi anteriormente alla scadenza del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., intervenuta il successivo 2 settembre di quell'anno; - alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, «appar(iva) corretto non considerare come reddito non dichiarato i prelevamenti effettuati dal contribuente sul proprio contro corrente, sottraendoli dall'importo di € 79.540,00, comprensivo sia degli accreditamenti che dei prelevamenti». 2 di 7 Numero