Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/04/2018, n. 09336

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/04/2018, n. 09336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09336
Data del deposito : 16 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6503-2017 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla: COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, con ordinanza n. 934/2017 emessa il 7/3/2017 nella causa tra: MONTORSI PIERO, BARTORELLI ANTONIO LUCA GUIDO, LUALDI ALESSANDRO, FIORENTINI CESARE, AGOSTONI PIERGIUSEPPE, PAROLARI ALESSANDRO, ALAMANNI FRANCESCO RODOLFO LU;
- ricorrenti non costituitisi in questa fase -

contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO;
- resistente non costituitasi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2018 dal Consigliere Dott. E C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO, il quale chiede che la Corte di cassazione a sezioni unite dichiari inammissibile il regolamento, con le conseguenze di legge. Rilevato che: Con sentenza n. 1283 dell'il giugno 2015 il giudice del lavoro di tribunale di Milano declinava la giurisdizione a conoscere della causa promossa da P A e altri nei confronti dell'Università di Milano. La sentenza diveniva definitiva e la causa era tempestivamente riassunta, con ricorso n. 2489/2016 r.g., dinanzi alla commissione tributaria di Milano. Questa, nel corso della prima udienza del 4 ottobre 2016 autorizzava la chiamata in causa dell'Agenzia delle entrate, la quale si costituiva in giudizio il 23 gennaio 2017 alla vigilia della seconda udienza del 24 gennaio 2017, dove era concesso alle parti mero rinvio. Indi, alla terza udienza del 7 marzo 2017, il Collegio «invita(va) le parti a discutere sulla giurisdizione». Nell'occasione, mentre il fisco si rimetteva alla valutazione della commissione, la parte ricorrente chiedeva che della questione fosse investita la Corte per decidere se operasse «la giurisdizione tributaria o ordinaria»;
invece, la difesa dell'Università sosteneva che la causa dovesse essere devoluta alla giurisdizione amministrativa. Il giudice tributario, con ordinanza n. 934/2017 resa a verbale in presenza delle parti, pronunziava il seguente provvedimento: «La commissione, preso atto delle deduzioni delle parti, anche alla luce della prospettiva del giudice del lavoro, ritenuta l'opportunità, Ric. 2017 n. 06503 sez. SU - ud. 27-02-2018 -2- rimette gli atti alla Corte di cassazione per la competenza della giurisdizione». Il P.G., investito del prescritto parere sul regolamento così proposto, ha concluso per la sua inammissibilità. Invece, le parti del giudizio di merito, alle quali l'ordinanza per il regolamento è stata comunicata in udienza, non si sono costituite.
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