Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2016, n. 16727
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Testo completo
Le due società, la prima originaria titolare di credito iva, scaturente da due fatture del 2000, e la seconda nella qualità di cessionaria del credito, hanno impugnato il diniego opposto dall'Agenzia all'istanza di rimborso del credito in questione, perchè tardiva, facendo leva sull'attestazione del credito, rilasciata dall'ufficio in data 25 maggio 2004 a norma D.L. n. 269 del 2003, art. 10 come convertito, e ne hanno ottenuto l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.
Quella regionale ha respinto il gravame dell'ufficio, facendo leva sull'affidamento ingenerato nelle contribuenti dall'attestazione, idonea, nella prospettazione del giudice d'appello, ad escludere la decadenza dal termine biennale di decadenza, altrimenti inutilmente decorso alla data della domanda, risalente alla data al 30 ottobre 2003 e a maggior ragione a quella