Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2021, n. 38046

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2021, n. 38046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38046
Data del deposito : 22 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: • C F nato a Termoli il 18/04/1988 avverso la sentenza del 15/10/2018 del Tribunale di Vasto visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere L A;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F M, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato (tst-rittb per prescrizione.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/10/2018 il Tribunale di Vasto condannava C F alla pena dell'ammenda perché ritenuto responsabile del reato ex art. 712 cod. pen. (incauto acquisto di un telefono cellulare) così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità;
in subordine chiedendo l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.;
in ulteriore subordine la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione ovvero per oblazione ex art. 162 cod. pen.;
in estremo subordine la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Trattandosi di impugnazione avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria, l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione 3. Deve dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Trattandosi di contravvenzione e considerando il tempus commissi delicti (15/03/2013), il termine prescrizionale massimo di cinque anni risulta decorso in data 15/03/2018, in mancanza di cause di interruzione o sospensione, prima della sentenza di condanna, pronunciata il 15/10/2018, per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto immediatamente rilevarla ai sensi dell'art. 129 cod. pen. Non poteva comunque prevalere la formula di proscioglimento nel merito sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione non essendo rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza (il Caruso è stato trovato in possesso del cellulare, acquistato al di fuori dei canali commerciali).
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