Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2015, n. 826
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In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - rel. Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14906/2011 proposto da:
MAGNETI MARELLI SPA 08082990014 in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore Dott. ACCOSSATO GIANPAOLO LUIGI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 22, presso lo studio dell'avvocato MILITERNI MASSIMO (ST. ANDREA RICCIO), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR RA HE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 331/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/04/2010, R.G.N. 1791/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
udito l'Avvocato ANDREA RICCO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Nel gennaio 1989 RO FR EL , titolare della ditta Farav, proponeva opposizione al decreto con il quale gli veniva ingiunto di corrispondere alla IN PA la somma di L. 155.326.501, oltre accessori, in pagamento di una fornitura eseguita a suo favore dalla AG RE PA, ed il cui credito era stato da quest'ultima ceduto alla IN. A sostegno dell'opposizione, con la quale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, allegava tra l'altro il fatto che la AG RE, che otteneva di chiamare in giudizio, si fosse resa inadempiente ai propri obblighi, interrompendo la fornitura.
Nella costituzione in giudizio tanto di IN quanto di AG RE, interveniva la sentenza n. 421/05 con la quale il tribunale di Lamezia Terme rigettava l'opposizione. Interposto appello da parte del RO, veniva emessa - nella costituzione in giudizio di AG RE e di FI TO CI ER PA, quest'ultima incorporante la IN PA -la sentenza n. 331 del 14 aprile 2010 con la quale la corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del tribunale: - accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo, che revocava;
- condannava gli appellati, tra loro in solido, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito.
Avverso questa sentenza viene da AG RE PA proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il RO e FI TO CI ER PA non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1.1 Con il primo motivo di ricorso AG RE lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3 - violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la corte di appello revocato il decreto ingiuntivo in accoglimento dell'eccezione di inadempimento dedotta dal RO, senza considerare che questi: a. non aveva mai opposto tale eccezione, ne' in primo ne' in secondo grado, direttamente nei confronti della ingiungente IN (nei cui riguardi egli aveva dedotto unicamente l'asserita novazione dal rapporto e la carenza di legittimazione attiva per intervenuta revoca della cessione del credito);
b. aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo "per inadempimento della AG RE" per la prima volta soltanto in grado di appello.
p.
1.2 Si tratta di motivo infondato.
Per quanto concerne il primo profilo (mancata deduzione nei confronti di IN dell'eccezione di inadempimento di AG RE), non è contestato, ma è anzi ammesso dalla stessa ricorrente (ric. pag. 7), che il RO avesse, fin dall'atto di opposizione introduttivo del giudizio, "allegato la circostanza che la AG RE non avrebbe terminato le forniture ed impedito cosi la
commercializzazione dei prodotti". Dallo "svolgimento del giudizio" contenuto nella sentenza impugnata (pag. 3, testualmente riportato anche dalla ricorrente) emerge che l'opposizione era stata dal RO basata, tra il resto, sulla "arbitraria condotta messa in atto in precedenza dalla AG RE, originaria titolare del credito, che inspiegabilmente, nel corso dei rapporti commerciali, interrompeva bruscamente le usuali forniture, impedendo così ad esso opponente di porre in vendita prodotti completi e, conseguentemente, di esaurire le scorte di magazzino, con un danno economico rilevante ed irreparabile". Risulta anzi che proprio sulla base di tale addebito, il RO aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio la AG RE "affinché si assumesse le proprie responsabilità" in merito. La deduzione dell'inadempimento di quest'ultima era stata effettuata dall'opponente quale ragione di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria IN. Ne deriva che - ferma restando la riconosciuta allegazione in causa dell'elemento ostativo rappresentato dall'inadempimento di AG RE in una con l'indicazione di tale inadempimento quale ragione di revoca