Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/09/2024, n. 25182
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In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 29395/2018 Numero sezionale 671/2024 Numero di raccolta generale 25182/2024 Data pubblicazione 19/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IRPEF LUCIO NAPOLITANO Presidente INDENNITÀ DI LUCIANO CIAFARDINI Consigliere RECESSO DA RICCARDO ROSETTI Consigliere ASSOCIAZIONE FEDERICO LUME Consigliere PROFESSIONALE PU 9 maggio 2024 DANILO CHIECA Consigliere-Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29395/2018 R.G. proposto da SI OS, elettivamente domiciliato in Roma alla via Pinciana n. 25 presso lo studio dell'avvocato Cristiano Chiofalo, dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 958/2018 depositata il 6 marzo 2018 udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 9 maggio 2024 dal Consigliere Danilo Chieca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Numero registro generale 29395/2018 Numero sezionale 671/2024 uditi per la ricorrente l'avvocato Gabriele Escalar, per delega Numero di raccolta generale 25182/2024 dell'avvocato Cristiano Chiofalo, e per la controricorrente l'avvocato Data pubblicazione 19/09/2024 generale dello Stato Alberto Giovannini;
FATTI DI CAUSA
In data 21 dicembre 2007 l'avv. Massimo NI stipulava con lo Studio Legale Associato una convenzione volta a regolamentare le conseguenze economiche derivanti dal suo anticipato recesso dalla predetta associazione professionale. L'accordo concluso fra le parti prevedeva la corresponsione in favore dell'NI della somma forfettaria e omnicomprensiva di 3.400.000 euro a titolo di indennità di recesso, da versare in quattro rate annuali, l'ultima delle quali in scadenza il 31 marzo 2010. A sèguito di verifica fiscale condotta nei confronti del menzionato studio legale associato e della successiva richiesta di chiarimenti e documentazione rivolta all'NI, in data 15 novembre 2014 la Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate notificava al precitato professionista un avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 con il quale rettificava la dichiarazione dallo stesso presentata ai fini dell'IRPEF per l'anno 2010, determinando l'imponibile evaso in 950.000 euro, corrispondente all'intero ammontare della quarta rata dell'indennità di recesso da lui asseritamente percepita in quell'anno;
somma che veniva recuperata e sottoposta a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera l), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che respingeva il suo ricorso. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con 2 di 13 Numero registro generale 29395/2018 Numero sezionale 671/2024 sentenza n. 958/2018 del 6 marzo 2018 respingeva l'appello della Numero di raccolta generale 25182/2024 parte privata. Data pubblicazione 19/09/2024 A fondamento della pronuncia adottata, per quanto qui interessa, il collegio regionale rilevava quanto appresso: -doveva ritenersi che l'importo di 950.000 euro previsto dalla menzionata convenzione del 21 dicembre 2007 fosse stato effettivamente percepito dall'NI alla pattuita scadenza del 31 marzo 2010;
-spettava al contribuente dimostrare di aver corrisposto, all'atto del suo ingresso nell'associazione, somme di danaro da dedurre dall'importo innanzi indicato;
-l'onere probatorio suaccennato era rimasto inadempiuto;
-apparivano infondate le eccezioni processuali e di merito sollevate dall'appellante;
-la somma sottoposta a tassazione separata andava ricondotta alla categoria dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR, quale remunerazione dell'obbligo assunto dal professionista di non entrare in concorrenza con lo studio associato da cui era receduto. Avverso tale sentenza l'NI ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Per la discussione della causa è stata fissata l'odierna pubblica udienza. Nel termine stabilito dal comma 1 dell'art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. Entro il successivo termine di cui al comma 2 dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo nelle proprie richieste. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 di 13 Numero registro generale 29395/2018 Numero sezionale 671/2024 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, Numero di raccolta generale 25182/2024 comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione dell'art. 112 Data pubblicazione 19/09/2024 c.p.c., dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 e degli artt. 6, 7 e 10 della L. n. 212 del 2000. 1.1 Viene rimproverato alla CTR di aver omesso di pronunciare sulla doglianza dell'NI incentrata sulla dedotta mancanza di prova dell'avvenuta spedizione del questionario che l'Ufficio assumeva di avergli inviato al fine di appurare la circostanza dell'effettiva percezione da parte del predetto professionista della quarta rata dell'indennità di recesso di cui all'accordo stipulato il 21 dicembre 2007 con lo Studio Legale Associato IP & Partners>.
1.2 Si sostiene, in proposito, che, ove tale censura fosse stata presa in considerazione dal collegio di secondo grado, il giudizio si sarebbe concluso con la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento impugnato per presupposto del relativo procedimento amministrativo di emissione>, con conseguente (t). 7 L. n. 241/1990 e 6, 7 e 10 della L. n. 212/2002 (c.d. Statuto del Contribuente)>.
2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è contestata la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 41-bis e 42 del D.P.R. n. 600 del 1973. 2.1 Si contesta alla Commissione regionale di aver a torto ritenuto raggiunta la prova dell'effettiva percezione da parte dell'NI della quarta rata dell'indennità di recesso, e quindi sussistenti le condizioni richieste dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per la legittima emissione dell'avviso di accertamento parziale, sulla scorta della mera previsione dell'obbligo di pagamento del corrispondente importo contenuta nella richiamata convenzione del 21 dicembre 2007, alla quale, al più, andava attribuito valore di presunzione semplice. 4 di 13 Numero registro generale 29395/2018 Numero sezionale 671/2024 2.2 Viene, altresì, imputato al collegio d'appello di aver Numero di raccolta generale 25182/2024 illegittimamente posto a carico del contribuente l'onere della prova Data pubblicazione 19/09/2024 del mancato incasso della rata.
3. Con il terzo mezzo, pure introdotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 329, comma 2, c.p.c., nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 3.1 Si assume che la CTR avrebbe offerto un'errata interpretazione dell'accordo del 21 dicembre 2007 laddove ha affermato che la somma ivi pattuita costituiva il corrispettivo dell'impegno preso dall'NI di non entrare in concorrenza con lo studio associato da cui era receduto.
3.2 Viene, inoltre, posto in evidenza che: -i giudici di prime cure avevano avente ad oggetto la disciplina del recesso del contribuente>;
-tale punto della sentenza doveva ritenersi coperto dal giudicato interno, non essendo stato specificamente impugnato dall'Amministrazione Finanziaria con un apposito motivo di appello incidentale;
-la decisione adottata dal giudice a quo risulta affetta dalla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, giacchè lo stesso Ufficio procedente non aveva mai sostenuto che i redditi ripresi a tassazione rappresentassero la remunerazione di obblighi di non fare assunti dal contribuente verso l'associazione professionale.
4. Con il quarto motivo, ugualmente formulato a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR e la violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c.. 4.1 Si censura l'impugnata sentenza per aver erroneamente qualificato l'intera quarta rata dell'indennità di recesso come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lettera l), del D.P.R. n. 917 5 di 13 Numero registro generale 29395/2018 Numero sezionale