Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2023, n. 11553
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
già ritenuta legittima, "aromatizzato al tartufo hien re." Ha osservato, in particolare, la difesa ricorrente che pare fuori luogo la attenzione che nella sentenza impugnata è riservata alla tutela da accordarsi al consumatore finale, tendenzialmente non particolarmente avveduto secondo quanto riportato in sentenza, laddove si osservi che i beni erano stati consegnati dalla M non a tale tipologia di utente ma a due supermercati, il cui ufficio acquisti è composto da professionisti del settore;
aggiunge il ricorrente che dal tenore della sentenza neppure appare chiaro se i prodotti indicati nel libello accusatorio elevato in danno del M fossero stati effettivamente ceduti ai due supermercati, ovvero da questi messi in vendita per conto della M verso i terzi avventori dei predetti supermercati. TI har-m mni-iwn di imni onna-rinnia ha ed nel/loti-n il ritona motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti;
ritiene la difesa del M che la motivazione della sua condanna è, quanto all'elemento soggettivo, declinata esclusivamente sul modello del "non n ni•ebs se nein rene, re." il Mnnirti ..-......, in "11.e nfn bn .3 In r-> ne, .-^ces r%1-.2 n i- n ries II e etici 21 produttrice dell'olio in discorso, quali fossero le strategie commerciali da essa utilizzate;
una tale argomentazione, rileva la citata difesa determina una forma di responsabilità oggettiva, non ammissibile nel nostro ordinamento. TI (m ertri rrini-km di imni inna-7irinn ha ad ririnni-i-n il ,,i-7in di rrintiwn-zinn‘a n di violazione di legge in punto di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;
ad avviso della Corte di appello il fatto contestato non potrebbe essere considerato di scarsa offensività;
ometterebbe di considerare, ad avviso del rinni-rcantsa le rrii-fia forrif-nrialin il fail-n chci il nii ci fini rini rinnnncrimiantn a • della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è un giudizio che deve essere eseguito ex post in funzione degli effetti che la condotta ha determinato, "non potendosi trasformare in un giudizio prognostico" avente ari ^fintati-n i fi ira cari cminnh tale. rriminaln" Infine, con il quinto motivo di ricorso è contestata la mancata assunzione di una prova decisiva in sede di riapertura della istruttoria in sede di gravame, con violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo;
lamenta nella specie il ricorrente come gli sia stato impedito di dimostrare che, a differenza di quanto segnalato in sentenza, la indicazione •-••-. refe, n eri- n celi ce nnr i-4 e I %-• n rn•-•neen ce ce ce rir nrsrvri ne ft, t3r1 Io onr,.-, 1..n 1,..• prassi ma sarebbe stata frutto "di
aggiunge il ricorrente che dal tenore della sentenza neppure appare chiaro se i prodotti indicati nel libello accusatorio elevato in danno del M fossero stati effettivamente ceduti ai due supermercati, ovvero da questi messi in vendita per conto della M verso i terzi avventori dei predetti supermercati. TI har-m mni-iwn di imni onna-rinnia ha ed nel/loti-n il ritona motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti;
ritiene la difesa del M che la motivazione della sua condanna è, quanto all'elemento soggettivo, declinata esclusivamente sul modello del "non n ni•ebs se nein rene, re." il Mnnirti ..-......, in "11.e nfn bn .3 In r-> ne, .-^ces r%1-.2 n i- n ries II e etici 21 produttrice dell'olio in discorso, quali fossero le strategie commerciali da essa utilizzate;
una tale argomentazione, rileva la citata difesa determina una forma di responsabilità oggettiva, non ammissibile nel nostro ordinamento. TI (m ertri rrini-km di imni inna-7irinn ha ad ririnni-i-n il ,,i-7in di rrintiwn-zinn‘a n di violazione di legge in punto di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;
ad avviso della Corte di appello il fatto contestato non potrebbe essere considerato di scarsa offensività;
ometterebbe di considerare, ad avviso del rinni-rcantsa le rrii-fia forrif-nrialin il fail-n chci il nii ci fini rini rinnnncrimiantn a • della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è un giudizio che deve essere eseguito ex post in funzione degli effetti che la condotta ha determinato, "non potendosi trasformare in un giudizio prognostico" avente ari ^fintati-n i fi ira cari cminnh tale. rriminaln" Infine, con il quinto motivo di ricorso è contestata la mancata assunzione di una prova decisiva in sede di riapertura della istruttoria in sede di gravame, con violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo;
lamenta nella specie il ricorrente come gli sia stato impedito di dimostrare che, a differenza di quanto segnalato in sentenza, la indicazione •-••-. refe, n eri- n celi ce nnr i-4 e I %-• n rn•-•neen ce ce ce rir nrsrvri ne ft, t3r1 Io onr,.-, 1..n 1,..• prassi ma sarebbe stata frutto "di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi