Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2023, n. 11553

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2023, n. 11553
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11553
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

già ritenuta legittima, "aromatizzato al tartufo hien re." Ha osservato, in particolare, la difesa ricorrente che pare fuori luogo la attenzione che nella sentenza impugnata è riservata alla tutela da accordarsi al consumatore finale, tendenzialmente non particolarmente avveduto secondo quanto riportato in sentenza, laddove si osservi che i beni erano stati consegnati dalla M non a tale tipologia di utente ma a due supermercati, il cui ufficio acquisti è composto da professionisti del settore;
aggiunge il ricorrente che dal tenore della sentenza neppure appare chiaro se i prodotti indicati nel libello accusatorio elevato in danno del M fossero stati effettivamente ceduti ai due supermercati, ovvero da questi messi in vendita per conto della M verso i terzi avventori dei predetti supermercati. TI har-m mni-iwn di imni onna-rinnia ha ed nel/loti-n il ritona motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti;
ritiene la difesa del M che la motivazione della sua condanna è, quanto all'elemento soggettivo, declinata esclusivamente sul modello del "non n ni•ebs se nein rene, re." il Mnnirti ..-......, in "11.e nfn bn .3 In r-> ne, .-^ces r%1-.2 n i- n ries II e etici 21 produttrice dell'olio in discorso, quali fossero le strategie commerciali da essa utilizzate;
una tale argomentazione, rileva la citata difesa determina una forma di responsabilità oggettiva, non ammissibile nel nostro ordinamento. TI (m ertri rrini-km di imni inna-7irinn ha ad ririnni-i-n il ,,i-7in di rrintiwn-zinn‘a n di violazione di legge in punto di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;
ad avviso della Corte di appello il fatto contestato non potrebbe essere considerato di scarsa offensività;
ometterebbe di considerare, ad avviso del rinni-rcantsa le rrii-fia forrif-nrialin il fail-n chci il nii ci fini rini rinnnncrimiantn a • della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è un giudizio che deve essere eseguito ex post in funzione degli effetti che la condotta ha determinato, "non potendosi trasformare in un giudizio prognostico" avente ari ^fintati-n i fi ira cari cminnh tale. rriminaln" Infine, con il quinto motivo di ricorso è contestata la mancata assunzione di una prova decisiva in sede di riapertura della istruttoria in sede di gravame, con violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo;
lamenta nella specie il ricorrente come gli sia stato impedito di dimostrare che, a differenza di quanto segnalato in sentenza, la indicazione •-••-. refe, n eri- n celi ce nnr i-4 e I %-• n rn•-•neen ce ce ce rir nrsrvri ne ft, t3r1 Io onr,.-, 1..n 1,..• prassi ma sarebbe stata frutto "di
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