Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2022, n. 07540

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2022, n. 07540
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07540
Data del deposito : 2 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROBERTI EGIDIO nato a TARANTO il 29/03/1957 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO DI LECCE - SEZ. DIST. DI TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione VINCENZO SENATORE, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato D D S, che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 la Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, a seguito del gravame interposto nell'interesse di E R, ha confermato la pronuncia in data 13 maggio 2019, con la quale il Tribunale di Taranto aveva affermato la responsabilità dell'imputato - liquidatore della fallita KERNEL WORKS s.r.l. - per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A. della rubrica) e documentale (capo B. della rubrica), con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, e lo aveva condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di tre anni e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. In relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sono stati formulati tre motivi.

2.1.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., e il vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto a seguito del mancato rinvenimento di tre autOgru, senza che sia stata accertata la disponibilità di esse in capo alla società fallita allorché l'imputato ne era liquidatore.

2.1.2. Con il secondo motivo: - è stata denunciata la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) in relazione alla cessione dei cespiti di cui alla fattura n. 3 emessa dalla fallita in data 15 dicembre 2011, in favore della TECNOLOGIA FILTRI ENGINEERING s.r.I.;
- e sono stati altresì prospettati la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a seguito della stessa cessione.

2.1.3. Con il terzo motivo sono stati allegati la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a cagione del mancato rinvenimento di un sistema da taglio di proprietà di ITALEASE S.p.A.

2.2. Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta documentale sono stati formulati due motivi.

2.2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, con riferimento alla mancanza delle scritture contabili relative al triennio 2008-2010. 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, con riferimento all'incompleta e irregolare tenuta della contabilità nel periodo successivo al 22 dicembre 2011. 3. Il nuovo difensore dell'imputato ha presentato motivi nuovi.

3.1. Con il primo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A. della rubrica).

3.2. Con il secondo motivo stati dedotti la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione, richiamando gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 Carta EDU, 521, 522 e 604 cod. proc. pen. e assumendo che la sentenza impugnata avrebbe pronunciato condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato al capo A.

3.3. Con il terzo motivo, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo B. della rubrica), sono state addotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del prescritto dolo generico.

3.4. Con il quarto motivo aggiunto sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riguardo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono di seguito, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al quale deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio;
ed è inammissibile nel resto.

1. I tre motivi di ricorso relativi all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A. della rubrica) nonché il primo e il secondo motivo nuovo, pure ad essa inerenti, vanno esaminati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, e con riguardo alle tre autogru (marca ORMIG) indicate in imputazione, il ricorrente, dopo aver riportato taluni passi della relazione ex art.36 legge fall. redatta dal curatore (relativi alla situazione patrimoniale della società fallita e alla circostanza che al 31 dicembre 2013 gli autocarri in discorso vi fossero annoverati, al trasferimento di essi giusta atto di cessione di azienda in favore della fallita KERNEL WORKS s.r.l. il 10 giugno 2008, alla mancanza di contabilità dall'esercizio 2008 e al valore degli stessi beni), ha rappresentato che la Corte di appello avrebbe fatto leva sulla mancata giustificazione della destinazione dei beni non rinvenuti, omettendo ogni considerazione sulla attendibilità e, dunque, sulla veridicità di quanto esposto sul punto in contabilità, nonostante l'accertata mancanza di essa dal 2008 al 2010 sia anteriore alla messa in liquidazione dell'impresa in data 22 dicembre 2011 e all'assunzione da parte del ROBERTI della carica di liquidatore (nella stessa data);
dunque, tale fatto non sarebbe imputabile allo stesso ROBERTI, considerando che le vicende relative al trasferimento dei beni in discorso alla fallita si sono verificate tra il 2008 e il 2010. 1.1.1. Con il primo motivo aggiunto, facendo seguito a quanto già rassegnato con il primo motivo di ricorso appena riportato, si è richiamata la giurisprudenza di questa Corte relativa ai limiti e ai presupposti probatori entro i quali può attribuirsi all'amministratore di una società la distrazione di beni non rinvenuti all'atto del fallimento, e si è allegato che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe individuato in maniera assertiva l'oggetto della distrazione e omesso di chiarire il momento in cui sarebbe intervenuta la spoliazione della società. fallita e di motivare sull'eventuale consapevolezza da parte dell'imputato di aver contribuito attraverso la mera formale assunzione della gestione all'agevolazione di condotte poste in essere anche precedentemente da altri.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata, anzitutto, addotta la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza in relazione alla cessione dei cespiti (di cui alla fattura n. 3 emessa dalla fallita in data 15 dicembre 2011). Il ricorrente ha rappresentato che, nonostante l'imputazione sul punto faccia riferimento alla cessione in tale data dei beni in discorso, in favore della TECNOLOGIA FILTRI ENGINEERING s.r.l. (all'epoca titolare dell'intero capitale della KERNEL WORKS s.r.I.), tuttavia, il ROBERTI ha assunto la carica di liquidatore della fallita il 22 dicembre 2011, e dunque successivamente;
la sentenza impugnata, invece, avrebbe ritenuto sussistente il reato in relazione alla compensazione, in data 31 dicembre 2011, di un debito della società fallita con il credito (a titolo di finanziamenti) vantato dal socio TECNOLOGIA FILTRI ENGINEERING s.r.I., sul presupposto che si tratti della medesima operazione compiuta da altri il 15 dicembre 2011, nonostante invece si tratti di operazioni distinte (dato che non potrebbe essere «aggirato perché "la sottrazione riguarda i medesimi beni"»). Dunque, al ROBERTI sarebbe stata attribuita la responsabilità per un fatto riferibile al precedente amministratore. Ancora, con il secondo motivo di ricorso, con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a seguito della stessa cessione, il ricorrente ha rappresentato che, con riferimento alla compensazione del credito della stessa società fallita con il credito del socio TECNOLOGIA FILTRI ENGINEERING s.r.I., i Giudici di merito avrebbero rimandato per relationem alla consulenza del Pubblico ministero, secondo cui sarebbe stato violato il disposto dell'art. 2467 cod. civ., ed avrebbero affermato che il liquidatore avrebbe dovuto esigere il credito e rimborsare il finanziamento dopo aver soddisfatto degli altri creditori. Sul punto, la difesa dell'imputato ha addotto che la norma del codice civile appena richiamata (alla luce in particolare del comma 2 di essa) imporrebbe la postergazione dei crediti dei soci per finanziamenti solo qualora questi ultimi siano stati eseguiti: - in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;
- oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Tuttavia nessuna di tale ipotesi ricorrerebbe nella specie e l'art. 2467, comma 1, cit., nel prevedere la restituzione delle somme rimborsate per i finanziamenti dei soci se il rimborso è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, presupporrebbe la possibilità di rimborso dei prestiti dei soci quando - come nella specie - la restituzione (ossia la compensazione) ha avuto luogo oltre due anni prima (nell'anno 2011) rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.
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