Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/11/2018, n. 31015

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/11/2018, n. 31015
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31015
Data del deposito : 30 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14366-2017 proposto da: PANTILE GIANLUCA, CARONE MORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MUZIO CLEMENTI

58, presso lo studio dell'avvocato A G, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato U V;

- ricorrenti -

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente successivo -

contro

D MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA, 24, presso MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dagli avvocati A TUCCI e T M F;
- controricorrente ad entrambi i ricorsi - CARONE ETTORE, PANTILE GIANLUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MUZIO CLEMENTI

58, presso lo studio dell'avvocato A G, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato U V;
- controricorrenti al ricorso successivo - nonché

contro

GENTILE GIOVANNI, BICCHIERI GIUSEPPE, MARCONE FRANCESCO, CHIRIACÒ GIOVANNI, IAVARONE ANTONELLA, GRIFFI PIETRO, SCHIAFFINO COSTANTINO, DI LELLA SALVATORE, ATTANASIO GIANCARLO, DI BENEDETTO ENRICO, SCANNICCHIO FRANCESCO, FALCONE ANGELO, FAZI DIEGO, MILELLA LUCA, COFANO FRANCESCO, GRECCHI GIOVANNI, LUPOLI LUDOVICO, CAMPIONE DOMENICO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 7/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 3/01/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO. rilevato che: al concorso per titoli ed esami per la nomina di 12 Guardiamarina in s.p.e. del ruolo speciale nel Corpo di Commissariato Militare Marittimo, bandito con decreto dirigenziale del 06/12/2001 e pubblicato sulla G.U. (4a serie speciale, n. 99) del 14/12/2001, parteciparono anche, tra gli altri, Michele D, Ettore C e Ric. 2017 n. 14366 sez. SU - ud. 23-10-2018 -2- Gianluca P: ma il primo, non utilmente posizionatosi nella graduatoria di merito, ricorse al TAR Lazio, chiedendo l'annullamento del concorso e di tutti gli atti ad esso connessi, per essere stati - per quel che qui rileva - gli altri due dichiarati vincitori dopo essere stati ammessi benché carenti del requisito dell'irreprensibile condotta;
al riguardo, addusse il ricorrente che: - uno dei convenuti, classificatosi terzo, al momento della domanda di partecipazione al concorso aveva avuto a suo carico la sanzione disciplinare della sospensione - mai cancellabile dal foglio matricolare - dall'impiego per mesi sei (07/07/1994 - 06/01/1995), con giudizio disciplinare di non idoneità al grado superiore derivante da condanna penale a nove mesi di reclusione ai sensi degli articoli 110 cod. pen. e 234 cod. pen. mil . pace del Tribunale di Taranto, risultante dal Foglio Ordini Marina;
- altro dei convenuti, classificatosi quattordicesimo, era gravato da condanna penale subita nel 1988 e da sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per dieci mesi e della pena accessoria della destituzione e rimozione dal grado per furto militare aggravato, nonché della pena accessoria della destituzione dall'impiego e della degradazione da «Secondo Capo» a «Comune di Seconda Classe»: sicché, ai sensi del d.lgs. n. 498/1997, non avrebbe potuto conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, neppure potendo avere rilievo, se non altro appunto ai fini della partecipazione al concorso, la successiva riabilitazione;
- altro dei convenuti, quindicesimo classificato, fin dal 1999 aveva avuto in corso un procedimento penale, segnato il 13 dicembre 2004 da una condanna ad anni 1 e mesi 6 di reclusione per reato poi dichiarato estinto per prescrizione soltanto il 6 luglio 2007;
il ricorso, dapprima respinto dal TAR con sentenza n. 32652/10, fu accolto dal Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 982/12, annullò gli atti del concorso nella parte in cui avevano comportato l'ammissione dei Ric. 2017 n. 14366 sez. SU - ud. 23-10-2018 -3- concorrenti privi del requisito dell'irreprensibilità della condotta;
peraltro, il C, il G ed il P impugnarono separatamente per revocazione tale sentenza, perché resa senza il contraddittorio di numerosi dei controinteressati: ed il Consiglio di Stato - con sentenza n. 370/13 - riunì i ricorsi, revocò la propria sentenza, annullò quella di primo grado e rimise la causa al primo giudice;
riassunto il giudizio su impulso dell'originario ricorrente D, il TAR rigettò nuovamente la sua domanda (sentenza n. 5892/14) e, a sua volta, il Consiglio di Stato nuovamente ne accolse l'appello: - respingendo la preliminare eccezione di improcedibilità per carenza di interesse una volta conseguito il congedo dal ricorrente;
- annullando gli atti impugnati nella parte in cui erano stati ammessi al concorso proprio il C, il G ed il P;
- rigettando la domanda risarcitoria del D, poiché privo a sua volta del requisito dell'irreprensibile condotta e così non in grado di conseguire il bene della vista sperato, consistente nell'ingresso del ruolo Ufficiali;
per la cassazione di tale ultima sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 03/01/2017 col n. 7, hanno proposto separati ricorsi, avviandoli per la notifica a partire dal 30/05/2017 e ciascuno affidato ad un unitario motivo, da un lato Ettore C e Gianluca P e, dall'altro, il Ministero della Difesa;
resiste con unitario controricorso ad entrambi Michele D e, in relazione al secondo, propongono controricorsi il P ed il C;
e, per l'adunanza camerale del 23/10/2018, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art.
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