Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2024, n. 26518

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Sentenza
13 marzo 2024
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13 marzo 2024

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In tema di rifiuti, la contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrata anche nel caso in cui i rifiuti siano abbandonati su di un terreno confiscato, posto che la sopravvenuta indisponibilità dello stesso non è ostativa all'adempimento degli obblighi imposti al destinatario dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. citato, che, per ottemperarvi, deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2024, n. 26518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26518
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

26518-24 reato permanente REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 549 Sent. n. sez Luca Ramacci -Presidente - . UP 13/03/2024- Donatella Galterio R.G.N. 44270/2023 Alessio Scarcella Alberto Galanti Giuseppe Noviello Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TU AN nato il [...] a [...] nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 08/06/2023 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. Gianluigi Pratola che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Ceccato Florindo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Venezia del 7.11.2016, con cui TU AN e IN erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 255 comma 3 del Digs. 152/2006, dichiarando non doversi procedere per il reato loro ascritto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. жителна 2 3 2. Avverso la predetta ordinanza TU AN, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un motivo di impugnazione. е 3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., rappresentando l'esclusione della responsabilità, atteso che al momento in cui l'imputato ebbe conoscenza dell'ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti non era più proprietario dell'area interessata siccome confiscata (a far data dal 27.6.2012, data di passaggio in giudicato di sentenza n. 753/2011 del tribunale di Venezia). Nella stessa contestazione si fa riferimento, al riguardo, ad una notifica a mani del provvedimento, effettuata in data 31.3.2013 e non il 31.1.2013 come sostenuto dal giudice di appello. Si contesta, in tale quadro, la pertinenza, ai fini in esame, del rilievo della Corte per cui l'ordinanza non sarebbe stata impugnata, e l'osservazione della Corte per cui in primo grado non si sarebbe limitata la responsabilità al solo periodo compreso tra la notificazione del provvedimento per compiuta giacenza e l'intervenuta confisca. Si aggiunge infine, per quanto sopra riportato, che non vi sarebbe correlazione tra la contestazione riferita alla successiva notifica effettuata a mani del provvedimento e la condanna intervenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. Si deve premettere che con la dedotta inesigibilità della condotta, quantomeno a partire dalla intervenuta confisca dell'area interessata, si introduce una questione giuridica, rispetto alla quale vige il principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad

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