Cass. civ., sez. III, ordinanza 02/12/2024, n. 30836
Ordinanza
2 dicembre 2024
Ordinanza
2 dicembre 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato illegittima la sentenza che, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e dell'ammissione e assunzione di una prova testimoniale, aveva accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, in riferimento al foro del consumatore, non risultando, dagli atti introduttivi del giudizio e dai documenti prodotti in limine litis, la qualità di consumatore dell'opponente).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 25252/2023 Numero sezionale 2603/2024 Numero di raccolta generale 30836/2024 Data pubblicazione 02/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Reg. comp. - RAFFAELE GAETANO ANTONIO Presidente Relatore Violazione dell'art. FRASCA 38, ult. comma c.p.c. – EMILIO IANNELLO Consigliere Conseguenze – IRENE AMBROSI Consigliere Consumatore e partita i.v.a. RAFFAELE ROSSI Consigliere Ud.04/07/2024 CC SALVATORE SAIJA Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25252/2023 R.G. proposto da: UNIPOL RENTAL S.P.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FALCONERI DEBORAH ([...]), PETROSINO VALERIO ([...]) -ricorrente-
contro
LT IU, già titolare dell'omonima ditta individuale cancellata, FLASH ROAD di LT IU Impresa individuale domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIRRO ANTONELLA ([...]) Numero registro generale 25252/2023 Numero sezionale 2603/2024 Numero di raccolta generale 30836/2024 Data pubblicazione 02/12/2024 -resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA n. 1342/2023 depositata il 10/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Presidente Relatore RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 10 novembre 2023, il Tribunale di GG EM, investito dalla Flash Road di OL PE impresa individuale, investito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1384/2021 con cui, su ricorso di Sifà Società Italiana Flotte Aziendali S.p.a., era stato ingiunto a detta ditta il pagamento della somma di euro 89.081,69, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di canoni derivanti dal contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli del novembre 2019, con cui l'opponente aveva noleggiato una Porsche Macan, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Milano secondo il foro del consumatore. L'eccezione di incompetenza era stata prospettata dall'opponente adducendo: a) che il sig. PE OL era titolare della ditta individuale Flash Road, esercitante l'attività di pony express;
b) che gli operatori che si occupavano delle consegne avevano sempre utilizzato mezzi propri (scooter, moto e biciclette), e non della ditta;
c) che dal 2018 la ditta aveva stipulato un contratto di collaborazione con Uber Portier B.V., per la consegna di generi alimentari, gestendo la flotta degli operatori che, muniti di proprie biciclette, si occupavano delle consegne;
d) che in data 15.11.2019 il sig. OL, al fine di soddisfare una propria esigenza personale, aveva sottoscritto l'ordine di noleggio della Porsche Macan al canone mensile di euro 1.962,98, versando 2 di 14 Numero registro generale 25252/2023 Numero sezionale 2603/2024 un anticipo di euro 10.370,00; e) che dell'autovettura, Numero di raccolta generale 30836/2024 consegnatagli in data 13.12.2019, aveva usufruito, a titolo Data pubblicazione 02/12/2024 esclusivamente personale, sino al 27.02.2020; f) che essendo la Porsche una vettura di lusso sportiva, per il trasporto di persone, essa non aveva alcuna attinenza con l'attività di impresa esercitata dal sig. OL;
g) che il sig. OL, che svolgeva attività d'ufficio, si recava a lavoro con macchine di piccole dimensioni o motocicli, utilizzando, invece, la Porsche nei weekend, per mero svago;
h) che essendo stato sottoposto ad indagine da parte della Guardia di Finanza, per evitare sequestri o quant'altro, aveva restituito la Porsche a Sifà, senza riserve da parte di quest'ultima; i) che essendo il sig. OL un consumatore, il Tribunale adito era incompetente per territorio, avendo lo stesso la propria residenza nel Comune di Milano. Sulla base di tali premesse, l'opponente chiedeva in via pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di GG EM, essendo competente a decidere il Tribunale di Milano e, nel merito, in via principale, di dichiarare la nullità della clausola n. 27 del contratto per eccessiva onerosità e, in subordine, di pronunciare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità e/o per impossibilità della prestazione. La società opposta aveva replicato all'eccezione di incompetenza per territorio adducendo: a1) che la Porsche era idonea all'attività di consegna svolta dalla ditta OL;
b1) che il sig. OL svolgeva prevalentemente attività d'ufficio e, in quest'ambito, si spostava da casa;
c1) che, in ogni caso, gli scopi sottesi alla conclusione del contratto quadro non erano mai stati resi noti a Sifà; d1) che la vettura doveva ritenersi noleggiata anche quale auto di rappresentanza, visto il ruolo apicale rivestito dal sig. OL;
e1) che pertanto il sig. OL non rivestiva la qualità di consumatore. Il Tribunale: 1a) respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e concedeva i termini 3 di 14 Numero registro generale 25252/2023 Numero sezionale 2603/2024 Numero di raccolta generale 30836/2024 previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dei quali venivano Data pubblicazione 02/12/2024 depositate le relative memorie;
1b) ammetteva la sola prova per testi formulata da parte attrice ed espletato tale incombente rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 09.11.2023, alla quale procedeva alla decisione.
2. La motivazione della sentenza impugnata si sviluppa nei termini seguenti: < GG EM è fondata e pertanto va accolta. Ai fini della decisione della predetta eccezione è necessario accertare la qualità di consumatore, o meno, del sig. OL in relazione al contratto oggetto di causa. L'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, e il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”. Vi è dunque un primo punto fermo: la legge ricollega la qualità di consumatore alla finalità perseguita da una parte, persona fisica, che stipuli un contratto, e non al mero dato costituito dal non essere questi una persona giuridica. In altre parole, se certamente una persona giuridica non può mai essere consumatore, non tutte le persone fisiche possono, per ciò solo, definirsi consumatori: invero, tali sono solo quelle che, stipulando un contratto, perseguano finalità estranee all'attività imprenditoriale eventualmente svolta. Quanto al requisito dell'estraneità ora citato, va evidenziato che, per costante giurisprudenza, non è necessario, ai fini della qualifica come imprenditore/professionista di una data persona fisica, che il contratto stipulato costituisca di per sé esercizio dell'attività di impresa, ma è sufficiente che “il contratto 4 di 14 Numero registro generale 25252/2023 Numero sezionale 2603/2024 Numero di raccolta generale 30836/2024 sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi