Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2021, n. 46425

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2021, n. 46425
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46425
Data del deposito : 20 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMAGLIO LORENZO nato a TRESCORE BALNEARIO il 27/11/1980 avverso l'ordinanza del 23/09/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del

PG

Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. P F, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 23 settembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Milano, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da L A, con la quale egli aveva chiesto di dichiarare estinte le spese processuali, derivanti dalla condanna inflittagli con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2006, parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile in data 1 marzo 2007, per le quali era intervenuta l'iscrizione e l'emissione delle cartelle di pagamento per gli importi di euro 116.032,44 e di 116.098,88, tanto perché con la riabilitazione concessagli dal Tribunale di Brescia il 13 ottobre 2013 si era verificata l'estinzione della pena accessoria costituita dalla condanna al pagamento delle spese processuali. Quel Giudice adito fondava la decisione sul richiamo delle argomentazioni espresse da Sez. 5, n. 28081 del 22/03/2013, Spensierato, Rv. 255569, osservando che la condanna alle spese processuali ha ad oggetto un'obbligazione civile e non una pena accessoria e, quindi, non può estinguersi per effetto della intervenuta riabilitazione;
al contrario la riabilitazione avrebbe dovuto essere concessa solo dopo aver accertato l'integrale pagamento, da parte del condannato, delle spese processuali a suo carico, previa loro esatta determinazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per violazione dell'art. 178 cod. pen. e per mancanza di motivazione. Il giudice dell'esecuzione, oltre che disapplicare il disposto dell'art. 178 cod. pen., in forza del quale la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, ha disatteso il pronunciamento del Giudice delle leggi che, con la sentenza n. 98 del 1998, ha sancito la natura di sanzione economica accessoria alla pena, e partecipe del regime giuridico di questa, della statuizione di condanna alle spese, principio ribadito da Sezioni Unite Pislor. In ogni caso, anche ad escludere la natura di pena accessoria in senso stretto delle spese processuali, esse certamente rientrano negli ulteriori effetti penali della condanna ricompresi nell'art. 178 cod. pen., sicché la concessa riabilitazione ha eliminato ogni possibile ulteriore pretesa economica dell'Erario nei confronti del ricorrente.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi