Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2018, n. 20354

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2018, n. 20354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20354
Data del deposito : 31 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24429-2017 proposto da: COMUNE DELL'AUILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D D N;

- ricorrente -

contro

IPER AUILA, GICOM S.R.L., AUILANA CALCESTRUZZI S.R.L.;

- intimati -

per correzione di errore materiale della sentenza n. 22359/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/09/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/07/2018 dal consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO. *** rilevato che: queste sezioni unite con sentenza 26 settembre 2017, n. 22359 hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla s.r.l. IPER AUILA e hanno condannato la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti delle controparti costituite;
in narrativa, hanno riferito che il Comune dell'Aquila e l'ARAP non hanno svolto difese;
di contro, il Comune dell'Aquila ha rappresentato di avere svolto difese, notificando tempestivo controricorso e ha evidenziato che la stessa intestazione della sentenza n. 22359/17 riporta la circostanza, giacché il Comune vi compare come controricorrente;
per conseguenza il Comune ha chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza, specificamente dell'ultimo capoverso di pagina 3, dov'è riferito dell'omesso svolgimento delle difese, nonché del dispositivo, con riguardo all'omessa liquidazione delle spese in proprio favore;
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