Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 18/04/2023, n. 10255

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 18/04/2023, n. 10255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10255
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22328/2020 R.G. proposto da: Porto Bolaro srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Andrea Saccucci di Roma, ivi el.dom.to presso il suo studio in Via Lisbona 9, come da procura in atti;
-parte ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
-parte controricorrente – e

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Damiana Falcone dell’Avvocatura Civica, come da procura in atti;
dom.to ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma. -parte controricorrente - avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.885/8/20 del 13.5.2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;
RILEVATO CHE § 1.1 La Porto Bolaro srlpropone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, in accoglimento degli appelli riuniti proposti dall'Agenzia delle Entratee dal Comune di Reggio Calabria, ha ritenuto legittimo il diniego dal Comune opposto alla sua istanza di rimborso della maggiore Ici versata - nell’anno 2009 - per vari fabbricati a destinazione commerciale da essa posseduti ed iscritti in categoria D/8. La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'Ici chiesta in rimborso era stata dalla società versata sulla base di una rendita catastale da essa proposta il 3 novembre 2008 con procedura Docfa (d.m. 701/94), mai rettificata dall'Ufficio;
il 19 ottobre 2016 la società aveva presentato, per gli stessi immobili, una denuncia di variazione Docfa proponendo rendite catastali sensibilmente più basse (fatte oggetto di un avviso di rettifica notificato in corso di causa) e, il 21 novembre 2016, aveva chiesto il rimborso dell'Ici pagata sulle maggiori rendite inizialmente proposte, con istanza che il Comune aveva respinto con la seguente motivazione: «il termine per proporre istanze

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