Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2022, n. 13232
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANOnei confronti di: SOCIETA AGRICOLA CASCINA PIROLA S.R.L. avverso l'ordinanza del 24/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere A R;lette le conclusioni del PG h RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Milano, in accoglimento dell'istanza ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell'interesse della S.r.l. Agricola Cascina Pirola, ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 31.7.2021 che aveva disposto il sequestro preventivo del "complesso aziendale facente capo alla Società Agricola Cascina Pirola Srl", in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen., concernente - a carico dei gestori della società - ipotesi di assunzione e utilizzazione di manodopera, in numero di almeno 100, in condizioni di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno (fatti commessi dal maggio 2020). 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, lamentando (in sintesi) che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il disposto sequestro preventivo, emesso in relazione ad entrambi i capi di incolpazione provvisoria (1 e 2), costituisca "una mera duplicazione del provvedimento emesso dal medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. in data 29.3.2021" (che ripristinava il sequestro già disposto nell'agosto del 2020), provvedimento (quello del marzo del 2021) da ritenersi, a parere del Tribunale, del tutto valido ed efficace. Il ricorrente ritiene, invece, che la pendenza del ricorso per cassazione avverso il precedente provvedimento del Tribunale che aveva ripristinato il sequestro impediva l'esecuzione del provvedimento stesso, secondo quanto recentemente statuito in un arresto dalla Suprema Corte (v. Sez. 3, sent. n. 25052/2020). Deduce anche il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, laddove si afferma che il sequestro preventivo del GIP del 31.7.2021 era stato emesso anche in relazione al capo 2) di incolpazione, ai sensi del d.lgs. n. 231/01, mentre il GIP si sarebbe limitato a disporre il sequestro preventivo del complesso aziendale esclusivamente ai sensi dell'art. 321 ss. cod. proc. pen.
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