Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 09086

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 09086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09086
Data del deposito : 3 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

CANCELL!Al SENTENZA t -3 MAR 2023 sul ricorso proposto da: ES VA nato a [...] il [...] AN VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG

LUIGI AN

Il Proc. Gen. conclude per l'inannmissibilità dei ricorsi lette le conclusioni del difensore di ES VA l'avv. Domenico Trinceri si riporta ai motivi di ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 29 marzo 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo il 27 novembre 2019 a LV AR alla pena di 6 mesi di reclusione e di C 250 di multa ed a AN AN alla pena di 6 mesi e 10 giorni di reclusione e di C 300 di multa. LV AR e AN AN sono stati condannati per i reati, accertati in Palermo il 19 agosto 2014, di cui ai capi: a) ex artt. 110, 648 cod. pen. perché, in concorso tra loro, al fine di trarne ingiusto profitto derivante dalla commissione del delitto di cui al capo c), acquistavano o comunque ricevevano da ignoti n.

3.859 supporti audiovisivi illecitamente duplicati e quindi privi di bollino S.I.A.E. attestante l'assolvimento del tributo a tutela del diritto d'autore, provento del delitto ex art. 171 -ter, lett. a) della legge n. 633 del 1941, commesso in data non conosciuta in danno della S.I.A.E. e n.236 capi e/o accessori di abbigliamento, nella consapevolezza della provenienza delittuosa delle cose;
b) ex artt. 110 e 474 cod. pen., accertato in Palermo il 19 agosto 2014 perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, introducevano nel territorio dello Stato, i capi di abbigliamento con i seguenti marchi o segni distintivi esteri contraffatti: n.64 NIKE;
n.71 DA;
n.17 PUMA;
n.25 MACRON;
n.25 società sportiva Juventus;
n.7 società sportiva Barcellona;
n.4 società sportiva Roma;
n.3 società sportiva AL RI;
n.1 società sportiva Inter. AN AN è stato, altresì, condannato per il reato di cui al capo 2) ex art. 648 cod. pen. perché, al fine di procurarsi un profitto, riceveva n. 563 cd musicali provento di delitto;
in Palermo, in data anteriore e prossima al 2 febbraio 2014. In primo grado gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste dal reato di cui al capo c), ex art. 171 -ter, lett. d), legge n. 633 del 1941 (accertati in Palermo 11 19 agosto 2014). AN AN è stato assolto anche dal reato di cui al capo 1), ex art. 171 -ter, lett. d), legge n. 633 del 1941 (in Palermo, in data anteriore e prossima al 2 febbraio 2014), perché il fatto non sussiste. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati.

2. Il difensore di LV AR, con l'unico motivo, deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 648 e 474 cod. pen. La Corte territoriale si sarebbe limitata a reiterare le argomentazioni della sentenza di primo grado, omettendo di valutare il motivo di appello sulla contraddizione tra l'assoluzione dell'imputato dal reato ex art. 171-ter, lett. d), legge n. 633 del 1941 e la condanna per il reato di ricettazione di cui al capo a);
non avrebbe motivato sul perché il ricorrente sarebbe stato complice di AN AN, nella cui disponibilità sono stati rinvenuti i CD sequestrati. Quanto al capo b), il fatto concretizzerebbe un'ipotesi di falso grossolano ed innocuo, non valutato dalla Corte territoriale che si sarebbe limitata a richiamare acriticamente alcuni principi giurisprudenziali. I giudici di merito avrebbero dovuto, invece, considerare l'evidente difformità dei prodotti venduti dall'imputato a pochi euro rispetto a quelli originali, di prezzo decisamente superiore.

3. Il difensore di AN AN propone 4 motivi.

3.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione agli artt. 110, 648 e 474 cod. pen. Non sarebbe emerso alcun elemento che provi la detenzione illegale dei 563 CD musicali, tenuto conto che i supporti audio erano stati sottoposti solo ad un'ispezione, senza effettuare ulteriori accertamenti. L'imputato è stato, infatti, assolto dal reato ex art. 171-ter, lett. d), legge n. 633 del 1941, in assenza di accertamenti specifici in relazione all'originalità dei supporti detenuti. Come risulterebbe dalla comunicazione di notizia di reato e dalle dichiarazioni di LV AR la merce sequestrata destinata alla vendita presso il mercato di Ballarò era di sua proprietà e AN AN, quando il coimputato era assente, avrebbe mostrato in via del tutto occasionale la merce contenuta nel magazzino in via dell'Albergheria n. 113 e dell'immobile al civico 28 della medesima via, di cui era locatario. La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare tali elementi ed avrebbe dovuto assolvere l'imputato ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione. In relazione al reato di cui al capo a) relativo ai 3.859 supporti audiovisivi, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto essendo venuto meno il reato presupposto ex art. 171-ter, lett. d), legge n. 633 del 1941. Quanto al capo b) la fattispecie non presenterebbe il necessario grado di offensività, trattandosi di contraffazione riconoscibile ictu ocull, senza particolari indagini. I capi di abbigliamento, di proprietà di LV AR, sarebbero stati destinati alla vendita presso il mercato di Ballarò, caratterizzato dalla presenza di prodotti acquistabili a basso prezzo da parte dei meno abbienti.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione

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