Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/10/2020, n. 21799
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Testo completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 3041/2014 R.G. proposto dasmr AN Tecnoimpianti di M. AN & C.13.1 , con sede in Brissogne, in persona del legale rappresentante por-tempore, RI VI, n AN AN tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario MIscali e AN Manca Bitti, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma via Luigi Luciani n. 1, come da procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
-controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d' Aosta n. 18/02/13, depositata il 17 giugno 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.
FATTI DI CAUSA
Con tre separati ricorsi la società AN Tecnoimpianti di M. AN & C. s.r.l. nonchè i soci RI AN e AN AN impugnavano tre distinti avvisi di accertamento emessi dall' Agenzia delle entrate di Aosta per l'anno di imposta 2005 per maggiori ricavi nei confronti della società (avviso di accertamento n. T4A020200503/2010), e maggior reddito di partecipazione nei confronti dei soci (avvisi di accertamento n. T4A010200504/2010 e T4A010200505/2010 per RI AN e AN AN), con conseguente recupero a tassazione di Irap e Iva nei confronti della società e dell' Irpef nei confronti dei soci. L'accertamento rettificava in aumento, con metodo analitico- induttivo, i ricavi da mano d'opera e da materiali e merci dichiarati dalla società. La Commissione tributaria provinciale di Aosta accoglieva i ricorsi dei contribuenti (sentenza n. 10/03/11 dep. il 9 maggio 2011) ritenendo che le presunzioni su cui si fonda l'accertamento fossero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L' Ufficio proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Valle d' Aosta, con la sentenza indicata in epigrafe. Dopo aver rilevato l'infondatezza degli argomenti della sentenza di primo grado, il giudice di appello osserva che sia per i ricavi da mano d'opera che per i ricarichi sulle vendite i valori dichiarati dalla società sono notevolmente inferiori a quelli emersi dall' esame delle fatture attive (media oraria 23 euro per gli operai e 20 euro per gli apprendisti a fronte del dichiarato rispettivamente di euro 12 ed euro 9), nonchè dal confronto a campione fra le fatture di acquisto e quelle di vendita,Cda cui emerge un ricarico del 65% a fronte del dichiarato 20%). n. 3041/2014 R.G. 2 La società ed i soci ricorrono per cassazione con tre motivi e chiedono cassarsi la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione e con vittoria di onorari, diritti e spese. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso avverso con ogni conseguenza di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti propongono tre motivi di ricorso. 1.1- Violazione di legge (art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.) - dell' art. 39 co. 1 lett. d) del d.P.R. n. 600/1973. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto corretto ed immune da critiche il metodo di accertamento applicato dall' Ufficio, mentre invece, trattandosi di accertamento a campione, gli avvisi di accertamento avrebbero dovuto indicare i criteri per la composizione del campione. 1.2- Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, (art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.). Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che le presunzioni c.d. semplicissime su cui si fonda l'accertamento possedessero invece carattere di gravità precisione e concordanza. 1.3- Violazione di legge (art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.) - degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. perché le presunzioni semplicissime da sole non sono idonee a supportare l'accertamento;
la diversa ed erronea valutazione del giudice di appello avrebbe determinato, di conseguenza l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova. 2.1 - Il primo e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili. Infatti, ancorchè formulati per violazione di legge, in realtà contestano il merito della decisione da parte del giudice di appello, mediante l'allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte sua rispetto alle risultanze di causa;
questione che invece non attiene all' interpretazione della legge ma alla tipica n. 3041/2014 R.G. 3 valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 — 02).. 2.2- Quanto poi alla composizione del campione esaminato dagli accertatori, con il primo motivo di ricorso i ricorrenti ne contestano genericamente la inutilizzabilità, omettendo però di specificare le ragioni per cui non sarebbe attendibile. Del resto, la questione non risulta sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio, per cui il motivo è inammissibile anche per difetto di specificità. La sentenza impugnata, infatti, non contiene una specifica