Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 20/02/2023, n. 05209

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 20/02/2023, n. 05209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05209
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15261/2017 proposto da: INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via

CESARE BECCARIA

29, presso gli avv.ti MASSAFRA PAOLA, LANZETTA ELISABETTA e CARUSO SEBASTIANO, che lo rappresentano e difendono -ricorrente -

contro

BATTAGLIA LOREDANA, COLAPIETRO TERESA, COSTANTINI BARBARA, DI MARIO DANIELA, FARRONI RAFFAELLA, MONACO SABRINA, PORPORA EDOARDO, ROASIO ANNA, MASANOTTI MICHELAe TRENKWALDER SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, -intimati - avverso la sentenza n. 4663/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2016 R.G.N. 3188/2013;
Oggetto RETRIBUZIONE RAPPORTO PRIVATO R.G.N.15261/2017 Cron. Rep. Ud.25/01/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott. C S. RILEVATO CHE:

1. T C e altri lavoratoriinterinali, premesso di avere lavorato presso l'ex ENAM -Ente Nazionale Assistenza Magistrali (poi INPDAP ed ora INPS ) in forza plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con Ergon Line spa cui era subentrata, per atto di fusione, Trenkwalder srl, e di avere espletato le medesime mansioni, come operatori amministrativi di livello B1, c.c.n.l. Ente Nazionale Assistenza Magistrali, dei dipendenti ENAM di pari inquadramento, hanno convenuto in giudizio l'ente utilizzatore e la società somministratrice chiedendo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, nel testo all'epoca vigente, e del contratto di assunzione con l'agenzia interinale, la condanna dei suddetti, in solido tra loro o secondo il diverso grado di responsabilità, al pagamento dei compensi accessori incentivanti e del «salario di garanzia» disciplinati dalla contrattazione integrativa per i dipendentidell’ENAM;

2. la domanda è stata accolta dal giudice di prime cure con riguardo al solo “salario di garanzia” per il periodo 10.5.2005/dic. 2007, e nei limiti della prescrizione, tenuto conto dell ’atto di messa in mora del 10.5.2010, con condanna dei resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive;
successivamente, in accoglimento dell’appello della somministratrice Trenkwalder srl, la Corte di strettuale di Roma, riformando parzialmente la prima decisione, ha condannato altresì l’INPS a tenere indenne la già menzionata società per il pagamento delle somme dalla stessa dovute a titolo di differenze retributive, in esecuzione della sentenza di primo grado;

3. per quanto ancora di interesse, l a statuizione della Corte capitolina è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) l’INPS, dopo aver sostenuto che l’emolumento in questione, funzionale alla creazione di percorsi di crescita del personale dipendente, per tale intendendosi quello a tempo indeterminato, non poteva ess ere riconosciuto indistintamente, oltre i limiti della prescrizione, tuttavia aveva soggiunto, non senza contraddizione,che «solo con decorrenza dal gennaio 2005 era stata riconosciuta contrattualmente la corresponsione generalizzata a tutti i dipendenti (c.c.i.e. ENAM del 2004 coordinato con il provvedimento n. 6/2005 del 15.4.2005) del salario di garanzia in misura unitaria, a seconda della qualifica funzionale rivestita»;
b) sicché, nella specie, si poneva esclusivamente una questione legata alla maturazione del termine prescrizionale quinquennale, «la cui eccezione era stata correttamente recepita dal primo giudice», che aveva limitato la condanna, con statuizione non soggetta a specifico gravame, alle differenze retributive per il solo periodo 10.5.2005/dicembre 2007;
c) l’appello della Trenkwalder srl, incentrato sull’omessa pronuncia in ordine all’azione di regresso nei confronti dell’ente utilizzatore, era fondato perché la norma contrattuale prevedeva una responsabilità dell’utilizzatore nell’attestare che il salario dichiarato non fosse inferiore a quello percepito dai dipendenti adibiti alla stessa mansione assegnata al lavoratore interinale , sotto comminatoria, in difetto , di un «ricalcolo della tariffa oraria di fatturazione in base al salario effettivo»;
d) che, in assenza di documentazione attestante l’avvenuto ricalcolo delle tariffe, l’obbligo di rivalsa doveva pertanto essere commisurato ai soli maggiori esborsi cui era tenuto la somministratrice in esecuzione della sentenza che ha accertato la maggiore retribuzione spettante ai lavoratori interinali;
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