Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 20/02/2023, n. 05209
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15261/2017 proposto da: INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via
CESARE BECCARIA
29, presso gli avv.ti MASSAFRA PAOLA, LANZETTA ELISABETTA e CARUSO SEBASTIANO, che lo rappresentano e difendono -ricorrente -
contro
BATTAGLIA LOREDANA, COLAPIETRO TERESA, COSTANTINI BARBARA, DI MARIO DANIELA, FARRONI RAFFAELLA, MONACO SABRINA, PORPORA EDOARDO, ROASIO ANNA, MASANOTTI MICHELAe TRENKWALDER SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, -intimati - avverso la sentenza n. 4663/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2016 R.G.N. 3188/2013;
Oggetto RETRIBUZIONE RAPPORTO PRIVATO R.G.N.15261/2017 Cron. Rep. Ud.25/01/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott. C S. RILEVATO CHE:
1. T C e altri lavoratoriinterinali, premesso di avere lavorato presso l'ex ENAM -Ente Nazionale Assistenza Magistrali (poi INPDAP ed ora INPS ) in forza plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con Ergon Line spa cui era subentrata, per atto di fusione, Trenkwalder srl, e di avere espletato le medesime mansioni, come operatori amministrativi di livello B1, c.c.n.l. Ente Nazionale Assistenza Magistrali, dei dipendenti ENAM di pari inquadramento, hanno convenuto in giudizio l'ente utilizzatore e la società somministratrice chiedendo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, nel testo all'epoca vigente, e del contratto di assunzione con l'agenzia interinale, la condanna dei suddetti, in solido tra loro o secondo il diverso grado di responsabilità, al pagamento dei compensi accessori incentivanti e del «salario di garanzia» disciplinati dalla contrattazione integrativa per i dipendentidell’ENAM;
2. la domanda è stata accolta dal giudice di prime cure con riguardo al solo “salario di garanzia” per il periodo 10.5.2005/dic. 2007, e nei limiti della prescrizione, tenuto conto dell ’atto di messa in mora del 10.5.2010, con condanna dei resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive;
successivamente, in accoglimento dell’appello della somministratrice Trenkwalder srl, la Corte di strettuale di Roma, riformando parzialmente la prima decisione, ha condannato altresì l’INPS a tenere indenne la già menzionata società per il pagamento delle somme dalla stessa dovute a titolo di differenze retributive, in esecuzione della sentenza di primo grado;
3. per quanto ancora di interesse, l a statuizione della Corte capitolina è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) l’INPS, dopo aver sostenuto che l’emolumento in questione, funzionale alla creazione di percorsi di crescita del
CESARE BECCARIA
29, presso gli avv.ti MASSAFRA PAOLA, LANZETTA ELISABETTA e CARUSO SEBASTIANO, che lo rappresentano e difendono -ricorrente -
contro
BATTAGLIA LOREDANA, COLAPIETRO TERESA, COSTANTINI BARBARA, DI MARIO DANIELA, FARRONI RAFFAELLA, MONACO SABRINA, PORPORA EDOARDO, ROASIO ANNA, MASANOTTI MICHELAe TRENKWALDER SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, -intimati - avverso la sentenza n. 4663/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2016 R.G.N. 3188/2013;
Oggetto RETRIBUZIONE RAPPORTO PRIVATO R.G.N.15261/2017 Cron. Rep. Ud.25/01/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott. C S. RILEVATO CHE:
1. T C e altri lavoratoriinterinali, premesso di avere lavorato presso l'ex ENAM -Ente Nazionale Assistenza Magistrali (poi INPDAP ed ora INPS ) in forza plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con Ergon Line spa cui era subentrata, per atto di fusione, Trenkwalder srl, e di avere espletato le medesime mansioni, come operatori amministrativi di livello B1, c.c.n.l. Ente Nazionale Assistenza Magistrali, dei dipendenti ENAM di pari inquadramento, hanno convenuto in giudizio l'ente utilizzatore e la società somministratrice chiedendo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, nel testo all'epoca vigente, e del contratto di assunzione con l'agenzia interinale, la condanna dei suddetti, in solido tra loro o secondo il diverso grado di responsabilità, al pagamento dei compensi accessori incentivanti e del «salario di garanzia» disciplinati dalla contrattazione integrativa per i dipendentidell’ENAM;
2. la domanda è stata accolta dal giudice di prime cure con riguardo al solo “salario di garanzia” per il periodo 10.5.2005/dic. 2007, e nei limiti della prescrizione, tenuto conto dell ’atto di messa in mora del 10.5.2010, con condanna dei resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive;
successivamente, in accoglimento dell’appello della somministratrice Trenkwalder srl, la Corte di strettuale di Roma, riformando parzialmente la prima decisione, ha condannato altresì l’INPS a tenere indenne la già menzionata società per il pagamento delle somme dalla stessa dovute a titolo di differenze retributive, in esecuzione della sentenza di primo grado;
3. per quanto ancora di interesse, l a statuizione della Corte capitolina è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) l’INPS, dopo aver sostenuto che l’emolumento in questione, funzionale alla creazione di percorsi di crescita del
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