Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2022, n. 09646
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D C, nato a Rimini il 23/07/1975;
avverso la sentenza del 08/01/2021 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale N L che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 23 del 08 gennaio 2021 la Corte di appello di Bologna - decidendo su rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 13957 del 26/02/2020) e parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Rimini del 26 maggio 2015 - ha dichiarato estinta la pena ex art. 1 legge 312 luglio 2006, n. 241 inflitta a C D ex art. 648-bis cod. pen. per avere riciclato, ricevendo dalla sua convivente L Z euro 100.000,00, il provento illecito della FIMM s.r.l. della quale costei era rappresentante legale.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di D si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione per non avere la Corte di appello precisato, come richiesto nella sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato la precedente decisione di altra sezione della Corte di appello di Bologna, il nesso fra le attività delittuose ascritte alla Z e il trasferimento bancario ricevuto dall'imputato, trascurando lo iato temporale tra le prime e il secondo;
b) violazione di legge per avere erroneamente desunto l'esistenza del reato presupposto dall'art. 648-bis cod. pen. dagli insufficienti contenuti della sentenza n. 3 del 2007 emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Vigevano nei confronti della Z per il delitto ex artt. 110, 112, 81, 61, n. 7, e 640 cod. pen., per vari delitti ex artt. 81 e 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e per il delitto ex art. 461 cod. pen. (associazione a delinquere per commettere una serie indeterminata di frodi fiscali), come delineati nei suoi capi di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella sentenza con cui ha annullato con rinvio la precedente decisione della Corte di appello, la Corte di
avverso la sentenza del 08/01/2021 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale N L che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 23 del 08 gennaio 2021 la Corte di appello di Bologna - decidendo su rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 13957 del 26/02/2020) e parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Rimini del 26 maggio 2015 - ha dichiarato estinta la pena ex art. 1 legge 312 luglio 2006, n. 241 inflitta a C D ex art. 648-bis cod. pen. per avere riciclato, ricevendo dalla sua convivente L Z euro 100.000,00, il provento illecito della FIMM s.r.l. della quale costei era rappresentante legale.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di D si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione per non avere la Corte di appello precisato, come richiesto nella sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato la precedente decisione di altra sezione della Corte di appello di Bologna, il nesso fra le attività delittuose ascritte alla Z e il trasferimento bancario ricevuto dall'imputato, trascurando lo iato temporale tra le prime e il secondo;
b) violazione di legge per avere erroneamente desunto l'esistenza del reato presupposto dall'art. 648-bis cod. pen. dagli insufficienti contenuti della sentenza n. 3 del 2007 emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Vigevano nei confronti della Z per il delitto ex artt. 110, 112, 81, 61, n. 7, e 640 cod. pen., per vari delitti ex artt. 81 e 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e per il delitto ex art. 461 cod. pen. (associazione a delinquere per commettere una serie indeterminata di frodi fiscali), come delineati nei suoi capi di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella sentenza con cui ha annullato con rinvio la precedente decisione della Corte di appello, la Corte di
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