Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/04/2023, n. 09369

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/04/2023, n. 09369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09369
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4164-2022 proposto da: COMUNE CANOSA DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO LEOPARDI

12, presso lo STUDIO LEGALE DE VIVO, rappresentato e difeso dall'avvocato M D D;
-ricorrente -

contro

ECOLIFE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PORTUENSE

104, presso il Ric. 2022 n. 04164 sez. SU -ud. 24-01-2023 -2- sig. FABIO TRINCA, rappresentata e difesa dagli avvocati VITO AURELIO PAPPALEPORE e GIUSEPPE WALTER DE TRIZIO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 7959/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 30/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Con determinazione dirigenziale n. 299 del 26.7.2001, il Comune di Canosa di Puglia aggiudic ò a d Ecolife S .r.l. il servizio di igiene urbana, spazzamento e servizi complementari al canone annuo di euro2.298.233,20. Venne, quindi, stipulatoil contratto rep. n. 1363 del 28.9.2001, di durata novennale condecorrenza dall’1.9.2001 al 31.8.2010. Tale contratto fu inizialmente prorogato per sei mesi e, così successivamente, fino al 28.2.2011;
per effetto di ulteriori proroghe, il serviziosi protra sse fino al 31.8.2012. Prima della scadenza naturale del contratto (31.8.2010), con ricorso promosso dinanzi al T. A . R . per la Puglia - Bari (rubricato al r.g. n. 577/2009), EcolifeS.r.l. chies e che fosse accerta to il diritto al compenso revisionale maturato sul corrispettivo dell’appalto per gli anni dall’1.9.2001 al 31.12.2009, previa declaratoria di nullità de l comma 7 dell’art. 18 del capitolato speciale d’appalto, che prevedeva unafranchigia in favore dell’amministrazione pari al 10%. Con sentenza 20.6.2013, n. 999, in parziale accoglimento del gravame promosso da Ecolife, S.r.l., il T. A . R . adito 1) dichiar ò « il diritto della società ricorrente a percepire le somme spettanti a titolo di revisione prezzi rispetto al canone d'appalto per i servizi di cui al contratto del 28.9.2001, con riferimento al periodo compreso tra il 1° settembre 2002 e il 31 dicembre 2009, secondo le modalità ed i Ric. 2022 n. 04164 sez. SU -ud. 24-01-2023 -3- criteri indicati in motivazione, maggiorate degli interessi legali calcolati su base annuale dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo»;
2) condann ò il Comune di Canosa di Puglia « a corrispondere in favore della società ricorrente le somme indicate al precedente punto, detratte di quanto già versato a titolo di revisione ove riferibile all’arco temporale considerato, previo accordo da raggiungersi con l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, quarto comma, c.p.a.». In pendenza del giudizio di appello della sentenza n. 999/2013 (poi passata in giudicato ) Ecolife S.r.l. present ò ricorso per la sua ottemperanza (r.g. n. 232/14 del T.a.r. per la Puglia - Bari), deciso con sentenza n. 849 del 20 giugno 2019, avverso la quale venne proposto gravamedinanzi al Consiglio di Stato ( con ricorso iscritto al n.r.g.7335/2019). Nel frattempo Ecolife S.r.l., con separato ricorso iscritto dinanzi allo stesso T.A.R. per la Puglia - Bari ( col n. r.g. 952/2013 ) , chiese l’accertamento del diritto al compenso revisionale per il periodo immediatamente successivo, dall’1.1.2010 al 31.8.2012. In questo giudizio chiese la condanna del Comune di Can osa di Puglia al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione e/o adeguamento del canoneoltre accessori di legge, ivi compresi gli interessi legali e/o moratori per ritardato pagamento, anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, nonché, se del caso, la dichiarazione di nullità della clausola n. 18 del capitolato speciale d’appalto per ilservizio di igiene urbana e complementari, allegato al contratto di appalto del 28.9.2001 rep. n. 1363, nella parte in cui subordina la revisione del canone di appalto, a decorrere dal secondo anno, al verificarsi di aumenti o diminuzioni delcosto del personale addetto, del carburante e dello smaltimento, tali da determinare una media ponderata di variazione superiore al 10% del prezzo di appalto, in contrasto c on Ric. 2022 n. 04164 sez. SU -ud. 24-01-2023 -4- quanto disposto dall’art. 6 della legge 24.12.1993, n. 537, così come modificato dall’art. 44 della legge 23.12.1994, n. 724. Il Comune si costituìresistendo al gravame e propo nendo ricorso incidentale con domanda riconvenzionale, con cui oppos e un cre dito pari ad euro 254.187,41 per canoni annui corrisposti in eccesso a titolo di revisione prezzi del servizio igiene urbana e complementari con decorrenza dal giorno 1.9.2002 al31.8.2012 (data di cessazione del servizio), oltre interessi legali a partireda quest’ultima data e fino al dì dell’effettivo soddisfo. Con sentenza n. 565/2019 il T.AR. adito – dato atto di una consulenza tecnica d’ufficio disposta nel parallelo giudizio n. 232/2014 per quantificare le somme spettanti alla ricorrente nel periodo fino al 31 dicembre 2009 e dell’acquisizione, nel presente giudizio, in data 15 dicembre 2018 di una relazione istruttoria richiesta all’amministrazione comunale – rigettò le questioni preliminari di rito e di merito proposte dalle parti e, n el merito dei due ricorsi, principale e incidentale, decise nei termini appresso indicati. Quanto al ricorso principale : 1) premesso il diritto alla revisione del prezzo di appalto della società ricorrente,diede atto della rinuncia di quest’ultima alla domanda relativa alle annualità 2011 e 2012, giusta memoria del 15 febbraio 2019, limitò, quindi , la pro pria pronuncia alla sola annualità 2010;2) rinviando, ex art. 74 c od. proc. amm., alla motivazione della sentenza n. 999/2013 e decidendo in conformità, riaffermò « la piena operatività del meccanismo di sostituzione legale (artt. 1419, comma 2, e 1339 del codice civile) per quanto concerne la contestata clausola di cui all’art. 18 del capitolato speciale d’appalto nella parte in cui subordina la revisione del canone d’appalto, a decorrere dal secondo anno, al verificarsi di aumenti o diminuzioni del costo del personale addetto, del carburante e dello smaltimento, tali da determinare una media ponderata di variazione Ric. 2022 n. 04164 sez. SU -ud. 24-01-2023 -5- superiore al 10% del prezzo di appalto, in quanto in contrasto con il meccanismo imperativo di revisione che non contempla alcuna franchigia»;
3) stabilì ch e la rev isione con riferimento all’anno 2010 dovesse essere calcolata applicando l’indice FOI e che gli interessi di mora erano dovuti nella misura legale e non ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, essendo stato il contratto stipulato prima dell’8 agosto 2002 (data a decorrere dalla quale soltanto alle somme dovute per revisione dei prezzi contrattuali si applicavano gli interessi di cui al citato decreto legislativo);
4) dispose che , in sede di liquidazione , si dovesse tenere conto dell’eventuale compensazione (oggett o del ricorso incidentale con domanda riconvenzionale) di quanto corrisposto in relazione all’anno 2010 dal Comune di Canosa di Puglia ad Ecolife S.r.l. in forza della determina n. 397/2005 ( ratione temporisoperante nell’anno 2010), non potendo trovare applicazione , con riferimento a detta annualità, i criteri di cui alla successiva determina dirigenziale n. 366/2010 (relativa alle annualità 2011 - 2012 oggetto di rinuncia da parte della società istante con memoria del15.2.2019). Con riferimento al ricorso incidentale: 1) r eputò ammissibile la domanda incidentale limitatamente a quanto corrisposto in eccesso dal Comune per il solo anno 2010, e cioè « nei limiti dell’eventuale controcredito vantato dalla stessa P.A. unicamente con riferimento al periodo successivo al giorno 1.1.2010, in relazione al solo compenso revisionale eventualmente corrisposto in eccesso e con esclusione di diversi costi ed oneri che fuoriescono dalla giurisdizione del G.A.»;2) affermòche la determina dirigenziale n. 366/20 10, su cui il Comune aveva basato la domanda incidentale concernesseincontestabilmente la revisione relativa al periodo successivo all’1.1.2011, deponendo in tal senso il suo tenore letterale;
3) a tale riguardo condivis e , pertanto, le conclusioni raggiun te dal C . T . U . nominato nel giudizio parallelo r.g. n. 232/2014 circa il fatto che detta delibera avesse Ric. 2022 n. 04164 sez. SU -ud. 24-01-2023 -6- decorrenza dall’1 gennaio 2011;
4) conseguentemente afferm ò che dall’importo che sarebbe risultato dovuto a titolo di revisione per l’anno 2010 dovessero essere sottratte le somme già erogate in favore della società ricorrente a titolo di revisione, ove motivatamente riferibili all’anno 2010 sulla scorta di documentazione o calcoliche l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di allegare alla proposta di accordo. Il T.A.R. adito, quindi, accolse i l ricorso principale e quello incidentale nei limitiappena precisati e, per l’effetto, per il solo anno 2010, affermòil diritto della società alla revisione prezzi del canone di appalto per i servizi di cui al contratto del 28 settembre 2001 e ne rimise la determinazione all’ A mministrazione comunale secondo le modalità ed i criteri indicati nella motivazione di quella deci sione , maggiorate degli interessi legali calcolati su base annuale dalla costituzione in mora sino all’effettivo soddisfo, con conseguente condanna delComune di Canosa di Puglia al pagamento del dovuto, previo accordo da raggiungere con l’interessata ai s ensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc.amm., e compensò le spese processuali. Avverso tale sentenza il Comune di Canosa di Puglia propos e appello,cui resistette Ecolife S.r.l.. Disposta con ordinanza collegiale 6 maggio 2020, n. 2858 una verificazione al fine di «acquisire in via istruttoria, a fronte di dati fattuali disomogenei ed incoerenti, dettagliato e documentato riscontro in ordine alle liquidazioni operate, con distinti deliberati, a favore della società, con puntuale riferimento ai criteri di quantificazione adottati ed alla precisa imputazione, anche sotto il profilo temporale, delle somme concretamente corrisposte», il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7959/2019, pubblicata il 30.11.2021, respinse l’appello, c ompens ò le spese d i qu el grado, ad eccezione delle spese di verificazione, chepose definitivamente e per Ric. 2022 n. 04164 sez. SU -ud. 24-01-2023 -7- intero a carico del Comune di Canosa di Puglia , e o rdin ò che la sentenza fosseeseguita dall'autorità amministrativa. Avverso la richiamata sentenza del Consiglio di Stato il Comune di Canosa di Puglia ha proposto ricorso ex artt. 36 0, comma 1) cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm. , basato su u n unico motiv o e illustrato da memoria. Ecolife S.r.l. ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
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