Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2002, n. 16705

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Poiché, in materia di prepensionamento dei dipendenti delle società controllate dall'EFIM, il D.L. 29 agosto 1994, n. 516, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, prevedeva in termini generici la possibilità del gruppo di ricorrere ad un programma di prepensionamenti - programma che doveva essere concretamente delineato dal Commissario liquidatore dell'ente pubblico economico con riferimento alle situazioni produttive, economiche e giuridiche delle singole società controllate - deve escludersi che, prima dell'inserimento di una singola società in tale programma, potesse configurarsi in favore dei lavoratori un diritto direttamente derivante dalla legge al pensionamento anticipato di anzianità (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ai fini della disciplina transitoria in materia di deroga al divieto di cumulo tra pensione di anzianità e lavoro autonomo, contenuta nell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, aveva ritenuto che gli elementi della fattispecie costitutiva del diritto al pensionamento anticipato fossero maturati successivamente al 31 dicembre 1994, in quanto solo dopo tale data la società datrice di lavoro era stata inserita tra le società controllate dal gruppo EFIM ammesse al prepensionamento per i propri dipendenti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/11/2002, n. 16705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16705
Data del deposito : 26 novembre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V T - Presidente -
Dott. M P D VO - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. C GUCCI - Consigliere -
Dott. S T - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI B L, elettivamente domiciliato in ROMA IVIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato A J, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
I.N.P.D.A.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONNA OLIMPIA 134 rappresentato e difeso dall'avvocato N I, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 737/00 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 24/06/00 R.G.N. 1636/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. S T;

udito l'Avvocato A;

udito l'Avvocato I;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F S che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Reggio Emilia, Leonardo D B esponeva: di avere svolto mansioni di dirigente alle dipendenze della Reggiane O.M.I. s.p.a., controllata dall'Efim e posta in liquidazione coatta amministrativa;
di avere presentato, in data 18.11.1994, domanda irrevocabile di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 5 del d.l. 29.8.1994 n. 516, convertito in l. 27.10.1994 n. 598, avendo
a tale data maturato la prescritta anzianità contributiva;
che il commissario liquidatore dell'Efim, con delibera del 20.1.1995, aveva inserito l'OMI Reggiane tra le società del gruppo ammesse a usufruire dell'istituto del prepensionamento e che, a seguito di ciò, il datore di lavoro aveva, in data 5.4.1995, inoltrato all'Inpdai la domanda di prepensionamento;
di avere cessato il rapporto di lavoro alla data del 30.4.1995 e di avere ottenuto il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1^.5.1995;
di avere in seguito intrapreso attività autonoma di consulente d'azienda;
che successivamente l'Ipdai, ritenuto che il rapporto pensionistico fosse assoggettato a limitazione del cumulo tra pensione e redditi anche da lavoro autonomo, a norma dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, nel testo sostituito dall'art. 11 della l. 24 dicembre 1093 n. 537, aveva disposto la corresponsione della pensione
nella misura del 50% e il recupero della metà dei ratei in precedenza versati.
Tanto premesso, il D B contestava la legittimità dell'operato dell'Inpdai, sostenendo che alla pensione anticipata di cui fruiva, riconducibile al genus delle pensioni di anzianità, era applicabile la deroga al divieto di cumulo prevista dall'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992 e che quindi rilevava il possesso in
epoca anteriore al 31.12.1994 dei requisiti indicati dall'art. 5 del d.l. n. 516/1994. L'Inpdai resisteva alla domanda, in particolare contestando che nella specie potesse ravvisarsi il perfezionamento prima del 31.12.1994 dei requisiti contributivi per la pensione di anzianità. Il Pretore rigettava la domanda.
A seguito di appello del D B, il Tribunale di Reggio Emilia confermava la sentenza impugnata.
Il giudice di secondo grado osservava che la domanda di prepensionamento era stata presentata in data anteriore al 31.12.1994, ma tutti gli altri elementi della fattispecie costitutiva del diritto al prepensionamento - inserimento dell'impresa datrice di lavoro nell'ambito delle società del gruppo Efim ammesse ad usufruire del prepensionamento, selezione e accoglimento della domanda e sua trasmissione all'istituto previdenziale - si erano verificati in epoca successiva. Doveva escludersi quindi sia che l'appellante fosse a tale data "titolare di pensione" sia che il medesimo avesse all'epoca raggiunto i "requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità", considerato anche che il prepensionamento, essendo configurabile solo in assenza degli elementi per il riconoscimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, si risolve in un'anticipazione perfezionamento del genus, al quale pertanto non può appartenere per la mancanza degli elementi costitutivi, e che il prepensionamento di distingue ontologicamente dalla ordinaria pensione, poiché è un istituto avente anche natura assistenziale e con finalità non dissimili, almeno in parte, ai trattamenti di disoccupazione. D'altra parte non rilevava che il prepensionamento presuppone l'assolvimento per intero dell'onere contributivo necessario per il godimento del trattamento pensionistico nel regime ordinario, poiché la relativa contribuzione conferisce un'anzianità meramente convenzionale e

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