Cass. civ., sez. II, sentenza 20/12/1989, n. 5757
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Per il principio dell'autonomia contrattuale, la condizione sospensiva o risolutiva può essere convenuta ad interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta di conseguenza libero di avvalersene o di rinunciarvi, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà. Tale rinunzia, anche quando trattasi di condizione apposta ad un contratto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari, non deve necessariamente risultare da atto scritto, ma può essere desunta anche da facta concludentia (nella specie, la Corte suprema ha confermato la decisione dei giudici di merito che hanno considerata rinuncia alla condizione dell'ottenimento del certificato di abitabilità, apposta in un contratto preliminare di vendita immobiliare a favore esclusivo del promissario acquirente, la domanda giudiziale proposta da quest'ultimo di esecuzione del contratto in Forma specifica ex art. 2932 cod. civ.). ( V 6742/86, mass n 448878; ( Conf 95/84, mass n 432348; ( Conf 2412/82, mass n 420284).*
Il mancato rilascio, da parte delle autorità comunali, del certificato di abitabilità dell'immobile destinato ad abitazione (nella specie per violazione edilizia commessa dal costruttore- venditore), attenendo ad una qualità essenziale del bene, costituisce un fatto potenzialmente lesivo dei diritti del proprietario, sufficiente a giustificare la pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni a favore dell'acquirente dello immobile, mentre è Onere del venditore, convenuto per il relativo risarcimento, fornire la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ. che il mancato rilascio del detto certificato sia dovuto a causa a lui non imputabile.*