Cass. civ., sez. II, sentenza 17/10/2022, n. 30438
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Testo completo
- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28450-2017 proposto da: CA GI, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO TRIESTE
123, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DI GIACOMO, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente -
contro
CA TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIULIO RUBINI
48, pal. D, presso lo studio dell ’ avvocato RAFFAELE GULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA PARRETTA;
-controricorrente - nonché
contro
ER AT;
-intimata - Ric. 2017 n. 28450 sez. S2 -ud. 13-09-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 94/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26.01.2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.09.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto notificato il 18.10.2015, NT CA e AT MO citavano, dinanzi al Tribunale di TA , EP CA (fratello germano dell ’ attore) , chiedendo l’accertamento della loro proprietà (in regime di comunione legale) di un primo fondo rustico (partita 217, Foglio, 30, mappale 114, are 18 e centiare 40), nonché della quota di 1/6 di un second o fondo rustico (partita 3352, Foglio 30, mappale 358, are 7), entrambi siti nel Comune di Badolato ;
chiedevano , altresì, l’accertamento dell’inesistenza di qualsiasi diritto del convenuto sui detti fondi, nonché la condanna del medesimo – in quanto occupante sine titulo– al rilascio degli stessi . Nella resistenza di CA EP , che – in via riconvenzionale – chiedeva l ’ accertamento dell ’ avvenuto acquisto della proprietà dei detti cespiti per usucapione , i l Tribunale di TA, con sentenza n. 140 del 2013 , accoglieva la domanda di rivendicazione;
rigettava la domanda d i restituzione di detti terreni, risultando che gli attori erano meri nudi proprietari di essi;
accoglieva ladomanda negatoria proposta dagli attori, dichiarando l’inesistenza dei diritti vantati da CA EPsu detti beni;
rigettava la domanda riconvenzionale di us ucapione proposta dal convenuto,condannandolo al pagamento delle spese di lite. Ric. 2017 n. 28450 sez. S2 -ud. 13-09-2022 - 3 - 2. Avverso detta sentenza proponeva appello il CA EP, insistendo per il rigetto delle domande attoree e per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione , che riformulava ai sensi dell’art. 1159-biscod. civ. Proponevano appello incidentale anche NT LU e AT MO, insistendo per l ’ accoglimento della domanda di condanna del convenuto alla restituzione dei fondi, avendo essi acquistato – medio tempore – la piena proprietà dei medesimi , in seguito al decesso dell’usufruttuario, CA IN (padre delle parti in causa). La Corte d’Appello di TA, con sentenza n. 94 del 2017 , rigettaval’appello principale e , in accoglimento del l ’ appello i ncidentale , condannava CA EP al rilascio dei fondi. 3. –Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricor so CA EP sulla base di quattro motivi. Ha resistito con controricorso CA NT. MO AT, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente sul presupposto della sua tardività, per essere stato il ricorsonotificato via PEC alle ore 23:00:58 del 24.11.2017, ultimo giorno utile del termine breve di 60 giorni per impugnare, decorrente dalla notificazione della sentenza di appello. Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che lanotifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21:00 ed entro le ore Ric. 2017 n. 28450 sez. S2 -ud. 13-09-2022 - 4 - 24:00, si perfeziona, per ilnotificante, alle ore 7: 00 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Per effetto di tale pronuncia, l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione peril notificantee per il destinatario comporta che il termine per notificare il ricorso per cassazione a mezzo PEC viene a scadere allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa ( ex plurimis , Ca ss., Sez. 2 , n.29584 del 22.10. 2021) . Nel caso di specie, poiché la ricevuta di accettazione per il soggetto notificante si è perfezionata prima delle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile per la notificazione, il ricorso deve ritenersi tempestivo.
2. Verificata la