Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2020, n. 32005

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2020, n. 32005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32005
Data del deposito : 13 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TICOMI MRIO nato a MESSINA il 21/11/1964 avverso la sentenza del 09/01/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere V T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MRINELLI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. sentiti i difensori: Avv. A G in difesa di CHIARENZA MRIA ROSA, che si è associato alla richiesta del P.G. e ha depositato in udienza le conclusioni scritte e la nota spese con istanza di liquidazione per ammissione al gratuito patrocinio. Avv. CICERO MRIA RITA in difesa di TICOMI MRIO che dopo lungo intervento ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Avv. R F in difesa di TICOMI MRIO che dopo lungo intervento ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 03.11.2017 dal Tribunale di Messina di condanna dell'odierno ricorrente per il delitto di calunnia (avendo indicato in una denuncia alla AG - pur sapendola innocente - la persona offesa quale responsabile del sinistro stradale che — in data 25 giugno 2011 - aveva coinvolto il figlio) e per una tentata estorsione (avendo cercato di costringere la stessa parte offesa ad incolparsi falsamente del sinistro stradale in precedenza richiamato dicendole: " (...) andremo a finire in Tribunale, mi prenderò quattro testimoni falsi, gli farò dichiarare quello che dovranno dichiarare..."). A fondamento della dichiarazione di penale responsabilità, gli accertamenti dell'AG in ordine alla dinamica dell'incidente, le dichiarazioni della persona offesa e dei testi ZINGALE (marito della persona offesa) , TADDEI e S (ufficiali di PG) . In particolare, le dichiarazioni della donna sono state ritenute credibili perché disinteressate (non avendo questa avanzato richieste risarcitorie in sede giudiziale) nonch reiterate, logiche e coerenti con il contenuto del fascicolo processuale e con quelle degli altri testi. Sulla base di tali dichiarazioni, i giudici hanno desunto la dinamica dell'incidente e hanno ritenuto sussistenti el condotte di cui all'imputazione. Le dichiarazioni del TADDEI - operante di PG - hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'incidente e in particolare la presenza di danni sul lato sinistro della vettura della persona offesa e sulla parte frontale del motociclo del figlio dell'imputato;
circostanza - queste - che hanno portato i giudici del merito a ritenere inverosimile la versione alternativa fornita sul punto dall'imputato in deuncia. Le dichiarazioni dello S hanno fornito riscontro alla circostanza relativa alle lamentele della donna circa i contrasti insorti con i Tricomi ai quali egli aveva risposto invitando la Chiarenza a sporgere denuncia (cfr. pag. 8 sent. di primo grado ). I giudici del merito hanno inoltre ritenuto che la ricostruzione offerta in sede di denuncia dall'imputato fosse una ricostruzione addomesticata della vicenda in conseguenza della incoerenza della stessa con l'allocazione e la gravità dei danni riportati dai veicoli ritenendo inveritiere anche le dichiarazioni del figlio sul punto perché ritenute contrastanti con le dichiarazioni degli altri familiari.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato

TICOMI

Mario articolando i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione e travisamento del fatto e della prova in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il delitto di calunnia. Secondo la difesa, non sarebbe stato adeguatamente valutato il fatto che la persona offesa ha dichiarato che, prima dell'impatto con la propria auto, il figlio dell'imputato coinvolto nell'incidente, F T, aveva urtato sulla parete della montagna, ovvero all'estrema sinistra della strada in direzione da mare a monte e quindi oltre la corsia nella quale si trovava a circolare da monte a mare la sig.ra Chiarenza. Da tali dichiarazioni risulterebbe possibile una ricostruzione dei fatti diversa da quella giudiziale;
sarebbe stata superficialmente disattesa la consulenza della difesa (secondo cui F T era fermo sul lato destro della corsia impegnata dalla persona offesa al momento dell'impatto "con la ruota anteriore rivolta verso monte ed il centro della strada e quella posteriore verso il muro che la delimita lato montagna);
non vi sarebbe la dimostrazione contraria all'affermazione dell'imputato per cui la versione resa in sede di denuncia ritenuta calunniosa era la trasposizione di quanto riferito dal figlio la notte prima;
la sentenza impugnata partirebbe da un assunto inverosimile (il fatto che i prossimi congiunti di un ragazzo ricoverato in fin di vita abbiano potuto preoccuparsi di ottenere un rilevante risarcimento per effetto dell'incidente);
non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il fatto che il teste S ha negato di avere saputo -prima della denuncia - che alla medesima parte offesa fossero state fatte richieste di carattere estorsivo.
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