Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2023, n. 1875

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2023, n. 1875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1875
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. Con distinti ricorsi A.A., in proprio e qual legale rappresentante di AGC Srl , sedente in (---), impugnava gli avvisi di accertamento notificati il 26 maggio ed il 25 ottobre 2015, con cui le si intimava di versare maggior IRPEF, IVA e IRAP relativamente all'anno d'imposta (---). Anche l'altro socio, B.B., impugnava un avviso di accertamento derivante da p.v.c. con cui si riteneva che la AGC fosse esterovestita, con sede effettiva a (---), e che la personalità giuridica della stessa costituisse in realtà un abuso, trattandosi invece di società in nome collettivo. Veniva così rideterminato il reddito dei ricorrenti sulla base delle rispettive quote sociali.



2. La Commissione Tributaria di primo grado, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo non provato che la sede effettiva della ACG Srl si trovasse a (---);
che l'IVA fosse dovuta non dai ricorrenti, ma dai cessionari della merce;
che A.A. non fosse stata coinvolta nel procedimento penale, essendo divenuta socia solo nel 2009;
che la notifica dell'atto era inidonea. L'Agenzia interponeva gravame, e la Commissione di secondo grado, disattesa la pronuncia di inidoneità della notifica, dava atto del fatto che l'appello non riguardava la ritenuta inapplicabilità dell'IVA e la qualità di soci dei ricorrenti per l'anno d'imposta (Omissis), escludeva che la società avesse prestato acquiescenza all'avviso di accertamento, visto che la A.A. si era costituita anche in qualità di socia. La pronuncia confermava poi la sentenza di primo grado in ordine all'insussistenza di prove in ordine alla collocazione della sede sociale in (---).

Il fatto poi che i precedenti soci non fossero individuabili, e che l'obbligo di dichiarazione scattasse solo ad aprile 2009 erano irrilevanti, sotto il primo profilo non sussistendo alcuna norma che faccia ricadere sui soci successivi gli obblighi di quelli precedente ove non noti, mentre trattandosi di fatto di una società in nome collettivo, l'obbligo tributario relativamente al (Omissis) non poteva che gravare sul socio dell'epoca che aveva percepito i relativi utili.



3. L'Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. I contribuenti si sono costituiti con controricorso per resistere all'impugnativa. Gli stessi in data 1 dicembre 2022 hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo l'Agenzia denuncia violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 3 , art. 73 TUIR, artt. 2697 , 2727 e 2729 c.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 .

A parere della stessa, infatti, i giudici d'appello avrebbero violato le suddette norme non avendo ritenuto corretta l'individuazione della sede effettiva della società in (Omissis), pur ritenendo provata l'esistenza di una frode carosello gestita anche dal B.B. tramite la AGC Srl , con conseguente assenza di obblighi di versamento. A parere della ricorrente amministrazione, il p.v.c. e la sentenza di patteggiamento n. 448/13 del Tribunale di Bolzano, ufficio g.i.p., dimostravano che le attività contestate erano tutte state svolte in Italia.

La sede effettiva certo non risultava univocamente determinabile, poichè tenuta occulta o dematerializzata, mentre la sede legale posta all'estero avrebbe una finalità meramente frodatoria. Occorreva allora far capo ad un criterio residuale, asseritamente trascurato dal giudice d'appello, costituito dal luogo ove si sarebbe svolta l'attività fondamentale della società, cioè appunto (---). Infatti, quivi avveniva la consegna della merce oggetto di frode presso una logistica a un cliente del missing trader destinatario delle fatture emesse dalla sponda estera, cliente di AGC. E tale cliente era, dal secondo semestre 2010, in via principale RG TRADE GMBH, che utilizzava in via pressochè esclusiva la logistica Rhenus di (---). Inoltre, il prestanome C.C. aveva ammesso che RG Trade GmbH era interposta fittiziamente tra AJ Trade SA, AGO Srl e i clienti italiani. Dunque, la principale attività di AGC Srl si svolgeva a (---), e tanto rilevava ai fini dell'individuazione della sede fiscale effettiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58 .

D'altronde, disattendendo i giudicati

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi