Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/06/2020, n. 12862

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/06/2020, n. 12862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12862
Data del deposito : 26 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38206-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 14523/2019 depositata il 18/12/2019 nella causa tra: CAROTENUTO VALENTINA, PAGANO ANTONIETTA, CAROTENUTO LUIGI;
- ricorrenti non costituitisi in questa fase -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2020 dal Consigliere R M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, assumendo i provvedimenti di cui all'art.382 c.p.c.

FATTI DI CAUSA

1. A P, L C e V C, in qualità di moglie e figli dell'agente del Corpo degli agenti di custodia A C, hanno proposta domanda, innanzi al giudice ordinario, per il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime del dovere, negati con provvedimento del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza;

2. il Tribunale adito ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo;

3. il TAR per il Lazio, in sede di riassunzione, solleva d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione volto ad ottenere la dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in continuità con i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte richiamando, per tutte, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2016, n.23300;

4. l'Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. va affermata la giurisdizione del giudice ordinario;

6. la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità;
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