Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2010, n. 12355

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In materia di indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, i beneficiari della prestazione previdenziale devono essere individuati esclusivamente in base alle vigenti leggi, e non possono essere desunti, in via interpretativa, dalla modulistica predisposta dall'INPS per la presentazione delle relative domande, posto che, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti, in nessun caso tale modulistica potrebbe estendere la platea degli assicurati oltre l'ambito delle leggi che la disciplinano. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto di un lavoratore dello spettacolo all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, in considerazione dell'espressa esclusione dell'indennità di disoccupazione involontaria prevista dall'art. 40, n. 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. in legge n. 1155 del 1936 per il personale artistico, teatrale e cinematografico).

La disposizione contenuta nell'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni dalla data dell'avvenuto versamento, ha carattere eccezionale, cosicché tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'INPS, onde la stessa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale a sua volta presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'accreditamento in relazione ai contributi indebitamente versati da un lavoratore dello spettacolo, sul presupposto che questi appartenesse al "personale artistico, teatrale e cinematografico" non soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e dell'inesistenza, pertanto, di un valido rapporto assicurativo con l'INPS).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2010, n. 12355
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12355
Data del deposito : 20 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT AO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell?avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all?avvocato LA BADESSA MARIA DOMENICA, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, FABIANI GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1265/2006 della CORTE D?APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/10/2006 R.G.N. 1647/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l?Avvocato MELONI GUIDO per delega LORENZONI FABIO;

udito l?Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega FABIANI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d?Appello di Firenze, con sentenza del 29.9 - 20.10.2006, accogliendo l?impugnazione proposta dall?Inps, rigetto? la domanda svolta da AN LO e diretta al conseguimento, per l?anno 2001, dell?indennita? di disoccupazione a requisiti ridotti. A sostegno del decisum la Corte territoriale osservo? quanto segue:
in base al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37, comma 1, convertito in L. n. 115 del 1936, l?ambito dei lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione volontaria e? limitato da alcune tassative eccezioni, fra le quali quella concernente i lavoratori dello spettacolo che, come l?AN, svolgono attivita? artistica;

- cio? vale anche per la richiesta indennita? di disoccupazione a requisiti ridotti, non potendosi condividere l?assunto dell?AN secondo cui tale indennita? sarebbe applicabile ai lavoratori di tutti i settori;

- conseguentemente non poteva trovare applicazione nella specie la "sanatoria" di cui al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 siccome presupponente l?esistenza di un valido rapporto di assicurazione obbligatoria con l?Inps, ancorche?, per qualsivoglia ragione, vi fosse stato versamento di contributi all?Istituto;

- comunque l?AN non avrebbe potuto beneficiare della suddetta "sanatoria", perche? l?accertamento dell?indebito versamento, in relazione alla contribuzione dell?anno 2001, era avvenuto ben prima dei cinque anni dalla data di effettuazione del versamento stesso;

- era irrilevante che i moduli predisposti dall?Inps per la richiesta dell?indennita? di disoccupazione a requisiti ridotti contemplassero anche i "lavoratori dello spettacolo", poiche? fra questi ultimi sono ricompresi anche i lavoratori dello spettacolo "non artisti", i quali, svolgendo un?attivita? non prevedente una preparazione artistica e culturale, sono tutelati, a differenza del "personale artistico, teatrale e cinematografico", dall?assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai sensi del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37. Avverso l?anzidetta sentenza della Corte territoriale,
AN LO ha proposto ricorso per Cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria. L?intimato Inps ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 nonche? vizio di motivazione, deducendo che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la norma anzidetta doveva ritenersi applicabile nella fattispecie, stante la sussistenza del suo rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l?Enpals e l?avvenuto versamento dei contributi per la disoccupazione volontaria all?Inps, con conseguente consolidamento di questi ultimi.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale, ai fini del consolidamento dei contributi, non abbia tenuto conto che gli stessi erano stati versati a partire dal 1984 e fino al 1997, dunque prima dei cinque anni dall?accertamento dell?indebito da parte dell?Inps, che ne aveva contestato la debenza solo nel 2004, nel corso del giudizio di primo grado, nel mentre per il 2001 non era stata fatta questione di versamento indebito dei contributi, bensi? era stata richiesta l?erogazione dell?indennita? di disoccupazione a requisiti ridotti. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 86 del 1988, art. 7 anche in combinato con il D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 osservando che

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