Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/06/2022, n. 18556
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5825/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore centrale p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Centrale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;– ricorrente – contro BUONO ANTONIO e CURTO MARIA DOLORES – intimati – avverso la sentenza della Commissione Regionale Tributaria della Campania n. 5926/19 depositata il 5 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 maggio 2022 dal Consigliere S B F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5825/2020 Numero sezionale 1706/2022 Numero di raccolta generale 18556/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 RITENUTO CHE - l’Agenzia delle Entrate propone un motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso presentato dagli odierni intimati avverso il diniego di rimborso relativo all’imposta di registro per atti giudiziari dell’anno 2013;- l’imposta pretesa e anche pagata era stata applicata sulla sentenza del Tribunale di Avellino n. 2190 del 2013, con cui erano stati assegnati in parti uguali agli intimati beni che erano oggetto di una comunione legale, sciolta con una sentenza parziale (n. 451 del 1998 del medesimo Tribunale) che aveva disposto la separazione coniugale tra gli stessi;- gli intimati, originari ricorrenti, avevano invocato l’esenzione dall’imposta in questione, in quanto avente ad oggetto una sentenza conseguenziale alla prima, ai sensi dell’art. 19 della l. 6 marzo 1987, n. 74;- la CTR ha fondato la decisione sulle seguenti ragioni: la sentenza del 2013 è conseguenziale a quella del 1998 e rispetta i criteri adottati dalla Corte Costituzionale n. 154 del 1999 adottati per la definizione del concetto di conseguenzialità;la sentenza del 2013 ha, infatti, assegnato a ciascuno degli ex coniugi la titolarità dominicale esclusiva di beni originariamente comuni, dando attuazione allo scioglimento della comunione patrimoniale pronunciato con la sentenza del 1998;- i controricorrenti non si sono costituiti, pur avendo ricevuto regolare comunicazione.
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