Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 6912

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In caso di modifica normativa del termine prescrizionale, in difetto di una specifica disposizione transitoria, è applicabile la disciplina prevista dall'art. 252 disp. att. c.c., con la conseguenza che ai rapporti pendenti, intendendosi per tali quelli per i quali non era ancora decorso il termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa, si applica, con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica, il minore tra il nuovo termine ed il residuo di quello che opera secondo la normativa previgente. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabile alla richiesta di risarcimento dei danni per il furto di merce, oggetto di un contratto di trasporto, la prescrizione quinquennale, ancora in corso, in luogo di quella annuale, introdotta dal d.lgs. n. 286 del 2005, con decorrenza dal 28.2.2006).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 6912
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6912
Data del deposito : 14 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 17509/2020 Numero sezionale 718/2024 Numero di raccolta generale 6912/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Successione di norme FRANCO DE STEFANO Presidente in tema di termine prescrizionale – PASQUALE GIANNITI Consigliere-Rel. Rilevanza dell'art. 252 AUGUSTO TATANGELO Consigliere disp. att. c.c. STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere Ud.28/02/2024 PU RAFFAELE ROSSI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17509/2020 R.G. proposto da: ANNASPED SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato M E, digitalmente domiciliato per legge presso l'indirizzo pec avvermannomartusciello@puntopec.it;
-ricorrente-

Contro

GEBERIT CERAMICA SPA (“già POZZI GINORI SPA”), in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato T L, già domiciliato presso lo studio dell'avv. F P ed attualmente digitalmente domiciliato per legge presso gli indirizzi pec luca.turrin@avvocatipordenone.it e francescopisenti@ordineavvocatiroma.org;
-controricorrente- 1 Numero registro generale 17509/2020 Numero sezionale 718/2024 Numero di raccolta generale 6912/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 avverso la sentenza di Corte d'appello di Roma n. 968/2020 depositata il 06/02/2020. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28/02/2024 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
udito il Procuratore Generale, Dott. ALBERTO CARDINO, che, richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti. uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste.

FATTI DI CAUSA

1.Nel 2010 la società Pozzi Ginori s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Latina la società Annasped s.r.l. e - dopo aver premesso: a) di aver affidato per molti anni alla società convenuta, il servizio di trasporto della propria merce;
b) che la Annasped s.r.l. aveva subito in data 16.12.2004, 21.12.2004 e 29.09.2005, il furto dei propri autotreni, su cui si trovava la merce da essa affidata;
c) che parte della merce rubata il 29.09.2005 era stata ritrovata e ad essa restituita - chiedeva la condanna della convenuta: - al risarcimento del danno subito in occasione dei furti in ragione di € 41.528,00, computando tale somma nella misura di € 6,2 al kg di merce in ragione di quanto stabilito dalla legge n. 450/1985 vigente al tempo dei fatti, detratto il valore della merce rinvenuta, oltre € 1.200,00 per le spese sostenute per il recupero, il trasporto ed il deposito della merce ritrovata;
- al pagamento dell'ulteriore somma di € 8.481,85 per la perdita del materiale consegnato e danneggiato durante il trasporto per l'importo complessivo di € 50.009,85. Quanto precede precisando di agire per far valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta e, comunque, l'inadempimento da parte di quest'ultima all'autonoma obbligazione assunta con le dichiarazioni con cui si era riconosciuta 2 Numero registro generale 17509/2020 Numero sezionale 718/2024 Numero di raccolta generale 6912/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 responsabile dell'accaduto e disponibile al risarcimento del danno sia pure offrendo la minor somma di euro 7.888,77. Si costituiva la società convenuta, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, sul rilievo che il breve termine annuale previsto dall'art. 2951 c.c. trovava applicazione anche in relazione all'azione risarcitoria esercitata a seguito del furto della merce. Rilevava, quindi, che nessun addebito poteva esserle mosso, atteso che, al fine di eseguire i trasporti in cui erano avvenuti i furti oggetto di causa, si era avvalsa della collaborazione di un subvettore che, in base ai controlli eseguiti, risultava affidabile. Contestava, quindi, sia la corrispondenza del peso della merce affidata a quello indicato nei documenti di trasporto (che non risultava fossero stati ad essa consegnati e da essa accettati), sia i criteri seguiti per la determinazione del relativo valore, dovendo essere considerato l'importo di € 0,26 per ogni kg di merce. Evidenziava, quindi, che le note ex adverso prodotte non potevano essere intese né come atti di riconoscimento di responsabilità, né come impegno a pagare. Il Tribunale di Latina, espletata l'istruttoria necessaria, con sentenza n. 1196/2017, accoglieva parzialmente la domanda attrice, condannando la società convenuta al pagamento della somma di euro 55.883,24, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la società Annasped, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado e previa sospensione della sua esecutività, a) fosse dichiarata la prescrizione annuale ed in ogni caso anche la maturazione della prescrizione quinquennale del diritto ex adverso azionato;
b) in subordine, fosse dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia forma di responsabilità a suo carico per caso fortuito ai sensi dell'art. 1693 c.c.;
c) in ulteriore subordine, fosse dichiarato non provato il danno e respinta ogni domanda;
d) in estremo subordine e per mero tuziorismo, 3 Numero registro generale 17509/2020 Numero sezionale 718/2024 Numero di raccolta generale 6912/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 fosse ridotta la condanna nei limiti di 0,26 euro per ogni kg. di merce. Il tutto con vittoria delle spese. Si costituiva in giudizio la società Pozzi, contestando l'impugnazione avversaria della quale chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata. La Corte di appello di Roma con sentenza n. 968/2020, in rigetto dell'appello, confermava la sentenza del giudice di primo grado, pur procedendo ad alcune integrazioni.

3. La Annasped s.r.l. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della corte territoriale. Ha resistito con controricorso la società Geberit Ceramica spa (già Pozzi Ginori spa). Per la trattazione del ricorso è stata fissata l'adunanza camerale del 28 settembre 2023, per la quale Annasped ha presentato memoria a sostegno dell'accoglimento del ricorso. Il Collegio, ad esito della camera di consiglio, ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico della questione dell'inquadramento sistematico dell'art. 252 disp. Att. c.p.c. e della relativa interpretazione. Per l'odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte resistente Geberit ha depositato memoria a sostegno del rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La società Annasped articola in ricorso sette motivi.

1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia < del d.l. 82/1993 (convert. in legge n. 162/1993) artt. 3 d. lgs 286/2005, art. 2951 c.c., art. 252 disp. att. c.c. art. 11 preleggi //art. 2943 e 1219 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. >>. Sottolinea che i contratti ed i fatti generatori del diritto risarcitorio si sono verificati in regime di prescrizione quinquennale nel 4 Numero registro generale 17509/2020 Numero sezionale 718/2024 Numero di raccolta generale 6912/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 2005;
osserva che, mentre era in corso la prescrizione quinquennale, è entrata in vigore la prescrizione annuale dal 28.2.2006;
si duole che la corte territoriale ha errato nell'applicare la prescrizione quinquennale, in violazione dell'art. 252 disp. att. c.c.

1.2. Con il secondo motivo denuncia < applicazione di legge art. 2943 c.c., 1219 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.>>;
e si duole che la corte territoriale ha errato nell'attribuire a semplici fatture l'efficacia interruttiva della prescrizione.

1.3. Con il terzo motivo denuncia < cpc insanabile ed intrinseca contraddittorietà della motivazione. nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 5 cpc>>: e si duole che la corte territoriale ha pronunciato una sentenza nulla, in quanto, argomentando in maniera intrinsecamente ed insanabilmente contraddittoria, nel giudicare sulla sua responsabilità, quale vettore della merce, in un capo della sentenza ha qualificato detta responsabilità semplice e presunta ex art. 1693, 1176 c.c., mentre in altro capo della sentenza ha qualificato detto capo come colpa grave ed inescusabile tale da impedire la limitazione di responsabilità disciplinata dall'art. l comma 3 della L 450/1985. 1.4. Con il quarto motivo denuncia < applicazione di legge art. 1, comma 1 l. 450/1985, art. 2697 c.c. art. 2909 c.c., art. 112 cpc, art. 132 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3 cpc - nullità della sentenza per violazione art. 132 cpc in relazione all'art. 360 n. 5 cpc>>. Si duole che la corte territoriale: a) ha applicato illegittimamente l'inversione dell'onere della prova;
b) ha posto a carico del vettore la prova sulla portata utile del mezzo al fine di quantificare il danno, ex art. 1 della legge n. 450/1985, applicabile al trasporto in questione, regolato dalle tariffe a forcella, circostanza coperta dal giudicato;
c) ha modificato d'ufficio in pejus la qualificazione giuridica della responsabilità del vettore, giudicandola grave e tale da escludere

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