Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 22298

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 22298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22298
Data del deposito : 23 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: iw,,S1-E,W rLJ A c/ PALAZZOLO VITO MARIO nato a CARINI il 01/07/1976 avverso l'ordinanza del 17/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 25 febbraio 2022, ha accolto il reclamo di V M P avverso la decisione della Casa circondariale in cui egli è ristretto, in regime ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, con la quale, in applicazione dell'art. 16 della Circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, gli è stato vietato di effettuare colloqui, visivi e\o telefonici, a distanze di tempo regolari ma non con cadenze rigidamente prefissate.

2. Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza indebitamente trasgredito al precetto contenuto nell'art. 41-bis, comma 2-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354 — laddove, in particolare, si precisa che dalla sottoposizione al regime detentivo speciale discende, tra l'altro, «la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari» — come attuato dall'art. 16 della Circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, che dispone che «nel rispetto della calendarizzazione delle giornate dei colloqui da parte della Direzione, gli stessi saranno autorizzati e fruiti a distanza di circa 30 giorni».

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che i colloqui, visivi e telefonici, dei detenuti rappresentano un diritto fondamentale, collegato alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti del soggetto recluso, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 15 e 18, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, che ritengono tale prerogativa individuale indispensabile nell'ambito del trattamento rieducativo, ai fini dell'attività di recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419-01;
Sez. 1, n. 33032 del 18/04/2011, Solazzo, Rv. 250819-01;
Sez. 1, n. 27344 del 28/05/2003, Emmanuello, Rv. 225011-01).Non vi è dubbio, per contro, che le modalità di esercizio di questo diritto rientrano nell'ambito della discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, che attraverso previsioni di carattere generale, quali circolari e regolamenti di istituto, può esplicarsi in disposizioni organizzative e operative, finalizzate a definire tempi e modi per la concreta attuazione di tale irrinunciabile prerogativa del detenuto: in detti casi, come avviene per tutte le ipotesi di atti amministrativi che incidono su situazioni soggettive, i provvedimenti che contengono tali misure sono, nondimeno, assoggettati a un controllo giurisdizionale, che spetta alla magistratura di sorveglianza (Corte cost., sent. n. 135 del 2013).
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