Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2023, n. 12111

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2023, n. 12111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12111
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 11092/19 proposto da: -) L F soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato M P in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
-ricorrente -

contro

-) R G s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato F D C in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente incidentale - nonché -) M M, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato F P in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) B M;
Unipolsai Assicurazioni s.p.a.;
-intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 1° agosto 2019 n. 1956;
Oggetto:danni da cose in custodia. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. M R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F T che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali.

FATTI DI CAUSA

1. L’Inpdap era proprietario di un immobile sito a Scandicci, esteso per una superficie di circa 8.000 metri quadrati. L’immobile venneconcesso in locazione alla

SITA

Firenze s.r.l.. Scaduta la locazione, la SITA rimase nel possesso dell’immobile. L’Inpdap ottenne un provvedimento di sfratto esecutivo ma non lo mise in esecuzione. Nel frattempo la SITA affittò la propria azienda alla società cooperativa L F, che lo adibì a deposito per conto terzi. Il rapporto di locazione proseguì di fatto tra l’INPDAP e la cooperativa L F.

2. Il 31 gennaio 2002 l’Inpdap concluse un contratto con la società R G s.p.a., in virtù del quale affidò a quest’ultima la gestione dell’immobile. Sopravvenuta la legge sulla cartolarizzazione dei crediti e dei beni della pubblica amministrazione, l’immobile venne venduto dall’Inpdap alla Scip s.p.a. il 28 novembre 2002. 3. A gennaio del 2003 la R G appaltò all’impresa individuale M B lavori di riparazione del tetto del capannone. Nell’esecuzione di questi lavori, il 27 gennaio 2003 gli operai addetti provocarono l’incendio di un lucernario in plexiglas che, liquefacendosi e cadendo nel vano sottostante, provocò l’incendio del capannone e dei materiali in esso stoccati. L’incendiò divampò per quattro giorni prima di poter essere domato.

4. Nel 2004 M M convenne dinanzi al Tribunale di Firenze la cooperativa L F esponendo che nel 2002 aveva stipulato con la convenuta un contratto di deposito, avente ad oggetto arredi e suppellettili di vario tipo e che tali beni erano andati distrutti nell’incendio. Chiese pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

5. La cooperativa L F chiamò in causa M B e la R G, indicati come unici responsabili dell’accaduto. La R G si costituì e chiamò in causa i propri quattro coassicuratori (Aurora,Fondiaria, Milano e SASA). M B ed i quattro coassicuratori si costituirono e resistettero alla domanda.

6. Con sentenza 16.4.2013 n. 1314 il Tribunale di Firenze accolse la domanda nei confronti di M B, della cooperativa L F e della R G, condannandoli in solido a pagare all’attrice euro 165.595. Condannò i coassicuratori a tenere indenne la R G. La sentenza fu appellata dalla L F, dalla R G e dalla Unipolsai, succeditrice per effetto di fusione di tutti e quattro i coassicuratori.

7. Con sentenza 1.8.2019 n. 1956 la Corte d’appello di Firenze: -) confermò l’affermazione di corresponsabilità di M B, della cooperativa L F e della R G, ma li condannò pro quota invece che in solido, dopo avere attribuito ai primi due una quota di corresponsabilità del 40%, ed alla R G una quota di corresponsabilità del 20%;
-) ridusse il quantum debeaturad euro 6.570;
-) rigettò la domanda di garanzia formulata dalla R G nei confronti della Unipolsai. La Corte d’appello ritenne che: -) la R G doveva rispondere dell’accaduto per plurime ragioni: sia quale custode, ai sensi dell’articolo 2051 c.c.;
sia per avere affidato i lavori di restauro del tetto ad una impresa (quella di M B) inadeguata;
sia per aver consentito all’interno del capannone lo svolgimento di attività irrispettose delle dovute condizioni di sicurezza;
-) la cooperativa L F doveva rispondere dell’accaduto per avere stoccato all’interno del capannone quantità di merci largamente eccedenti quelle consentite dalle dimensioni della struttura;
per avere disposto le merci ivi depositate in modo tale da vanificare il funzionamento degli uccelli dell’impianto antincendio;
per avere, in particolare, disposto le merci su scaffalature elevate fin quasi al sottotetto;
-) la domanda di garanzia formulata dalla R G nei confronti dei quattro coassicuratori era infondata, in quanto la R G aveva stipulato con le suddette quattro società assicuratrici un’assicurazione per conto altrui contro i danni all’immobile;
beneficiario di tale polizza era, ai sensi dell’articolo 1891 c.c., il proprietario dell’immobile, cioè l’INPS, e solo questi aveva dunque diritto a domandare il pagamento dell’indennizzo assicurativo.

8. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione in via principale dalla cooperativa L F con ricorso fondato su due motivi, ed in via incidentale dalla R G (due motivi) e da M M (due motivi). La R G ha contrastato con due distinti controricorsi le impugnazioni proposte dalla cooperativa L F e da M M. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, rigettarsi tutte e tre le impugnazioni. Tutte e tre le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

0. Prima di esaminare i motivi di ricorso, va rilevato come la procura alle liti conferita dalla R G s.p.a. all’avv. Giuseppe Michele G, che ha dichiarato di costituirsi in sostituzione del precedente difensore, avv. F D C, è nulla. Essa è stata infatti allegata alla “comparsa di costituzione di nuovo difensore”, ed autenticata dal medesimo difensore avv. G, che in tal modo evidentemente ha inteso avvalersi della facoltà accordatagli dall’art. 83, terzo comma, c.p.c.. Tuttavia la possibilità di conferire la procura speciale su atti diversi dal ricorso o dal controricorso, con scrittura privata autenticata dal difensore, è stata introdotta dalla legge n. 69 del 2009 e si applica solo ai giudizi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009). Nei procedimenti già pendenti a tale data, invece, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c., come ripetutamente affermato da questa Corte (ex multis, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12434 del 19/04/2022, Rv. 664786 - 01;
Sez. 2 - , Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018, Rv. 650007 - 01;
Sez.

6 - L, Ordinanza n. 2460 del 09/02/2015, Rv. 634543 -01;
Sez. 3, Sentenza n. 18323 del 27/08/2014, Rv. 632092 - 01;
Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26/03/2010, Rv. 612212 -01). Nel caso di specie il giudizio è iniziato in primo grado nel 2004: di conseguenza la procura conferita dalla R G all’avv. G non poteva essere legittimamente autenticata da quest’ultimo, e va dichiarata nulla. Non avendo la R G nominato altri difensori, resta senza effetto la rinuncia al mandato depositata dall’avv. F D C in data 31.3.2022, giusta la previsione di cui all’art. 85 c.p.c.

1. Il ricorso della cooperativa L F. Col primo motivo la cooperativa L F prospetta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 2562 c.c. Sostiene di essere stata solo affittuaria degli ambienti in cui essa aveva stoccato la merce affidatale da M M;
che l’affittuario non può apportare alcuna modifica agli immobili oggetto dell’affitto;
che nulla avrebbe potuto fare per rimediare all’inefficienza dell’impianto antincendio o alla fatiscenza della struttura.

1.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. La Corte d’appello non ha mai affermato quel che la ricorrente pretende di farle dire, e cioè che la cooperativa era responsabile per non avere modificato l’immobile oggetto del contratto di affitto di azienda. La Corte d’appello ha affermato la responsabilità della cooperativa (anche) in base alla diversa considerazione che essa aveva accettato in deposito
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