Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/12/2021, n. 38738
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2458-2021 proposto da: CONSORZIO PIAZZE E MERCATI DEL LEVANTE S.C.C.R.L., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 11, presso lo studio dell'avvocato F M, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA D'ACONZO e FIORENZO CACAGNILE;- ricorrente -contro F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 2458/2021 Numero sezionale 546/2021 Numero di raccolta generale 38738/2021 COMUNE DI BARI, COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE SVILUPPO Data pubblicazione 06/12/2021 ECONOMICO;- intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 924/2020 del TRIBUNAE AMMMINISTRATIVO REGIONAE PER LA PUGLIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere ENZO VINCENTI;lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale ABERTO CARDINO, il quale chiede che la Suprema Corte voglia dichiarare la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 382 c.p.a. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso notificato il 23 luglio 2020, il Consorzio Piazze e Mercati del Levante S.C.C.R.L. (di seguito anche soltanto “il Consorzio”) – sul presupposto del rinnovo tacito, per mancato esercizio di disdetta, nei termini previsti dalla Convenzione sottoscritta nel luglio del 2002 con il Comune di Bari (di seguito anche soltanto “il Comune”), per “l’affidamento del servizio di manutenzione e conduzione” del Mercato giornaliero coperto sito in Bari – citava in giudizio, dinanzi al T.a.r. per la Puglia, il Comune di Bari, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia cautelare, dei seguenti provvedimenti: a) note 57523 e 55079 del febbraio 2019 e 2020 con cui la Ripartizione Sviluppo economico del Comune comunicava “la cessazione del rapporto riguardante la gestione del Mercato” nonché, sul presupposto della “impossibilità di proseguire il rapporto convenzionale … che avrà scadenza naturale il 24/01/2020” , la “cessazione della convenzione”;b) nota 143539 del giugno 2020 con cui il Comune comunicava di voler gestire direttamente, a partire Ric. 2021 n. 02458 sez. SU - ud. 23-11-2021 -2- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 2458/2021 Numero sezionale 546/2021 Numero di raccolta generale 38738/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 dal 1° agosto 2020, il Mercato, con conseguente diritto alla riscossione dei canoni di concessione d’uso;c) note 144982 e 159085 del luglio 2020 con le quali il Comune fissava, in ragione della scadenza, in data 24 luglio 2020, del rapporto convenzionale, le operazioni di riconsegna del Mercato;d) ulteriore nota 165177 del luglio 2020 con cui il Comune dichiarava di non aver “adottato alcun provvedimento di decadenza della convenzione” e ribadiva la volontà di non proseguire “il rapporto di gestione in scadenza” in data 24 luglio 2020. Il Consorzio ricorrente chiedeva, altresì, nel merito: a) accertarsi la validità ed efficacia della Convenzione, per non aver il Comune esercitato, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione medesima, disdetta, a mezzo raccomandata a.r., entro sei mesi dalla data di scadenza naturale del contratto;b) accertarsi il relativo “grave inadempimento” contrattuale del Comune (in particolare, in ordine agli assunti obblighi relativamente alle aree di parcheggio e alla chiusura di box occupati da operatori morosi);c) accertarsi il conseguente diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti;d) condannarsi il Comune al risarcimento dei predetti danni, anche “in forma specifica”, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. 1.2. – Si costituiva, nel giudizio cautelare, il Comune di Bari, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo essendo le pretese di controparte concernenti “aspetti meramente civilistici” in quanto riferibili a “relativi presunti crediti”;chiedeva, altresì, la reiezione dell’istanza cautelare e, comunque, anche del ricorso nel merito. 2. – Con ordinanza n. 924, resa pubblica l’8 ottobre 2020, l’adito T.a.r. – “in disparte ogni considerazione sulla giurisdizione e sulla validità della clausola contrattuale che contempla il rinnovo Ric. 2021 n. 02458 sez. SU - ud. 23-11-2021 -3- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 2458/2021 Numero sezionale 546/2021 Numero di raccolta generale 38738/2021 tacito del contratto” - rigettava l’istanza cautelare, fissando, in data 8 Data pubblicazione 06/12/2021 luglio 2021, l’udienza di trattazione della causa nel merito. 3. – Con ricorso per cassazione notificato il 5 gennaio 2021, il Consorzio - sul rilievo del “diritto al ripensamento” in ordine alla giurisdizione - ha proposto regolamento ai sensi dell’art. 41 c.p.c., per sentir affermata la giurisdizione del giudice ordinario. 4. – Il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., con cui si chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune di Bari. Il Consorzio ricorrente ha depositato memoria.
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