Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2022, n. 46073
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da N G, nato a Giffoni ei ,g-asali, il 16 marzo 1960;avverso la sentenza del 6 luglio 2021, del Tribunale di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere M C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO G N impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a suo carico per i reati di cui agli artt. 476-482, 469 cod. pen., contestati in relazione a quattro false dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in ipotesi accusatoria formate dal ricorrente. Il ricorso si compone di tre motivi di censura. Con i primi due, formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce che non si sarebbe formata piena prova in ordine alla riconducibilità all'imputato della condotta di falsificazione. Cosicché, secondo la difesa, si sarebbe dovuto contestare non già il reato di cui al capo d'imputazione, bensì quello di cui all'art. 489 cod. pen., perché l'imputato, al massimo, avrebbe utilizzato l'atto, senza, tuttavia, aver concorso nella sua formazione. Con il terzo, in ultimo, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen., in quanto la corte territoriale non avrebbe correttamente applicato la disciplina relativa al calcolo della prescrizione e, in particolare, alla determinazione dei relativi periodi di sospensione, avendo ritenuto sospeso il decorso del relativo termine in tutte le ipotesi di rinvio del processo in conseguenza dell'adesione del difensore all'attenzione proclamata dalla categoria per un periodo eccedente quello previsto al n. 3 del comma 1 del detto articolo.
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