Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2022, n. 43557

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2022, n. 43557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43557
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IO EL nato a [...] il [...] RG RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG

ELISABETTA CENICCOLA

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità riportandosi alla requisitoria depositata udito il difensore L'avvocato COZZOLINO VINCENZO in difesa di RG RI e IO EL dopo dibattimento si riporta integralmente ai motivi di ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale del riesame di Napoli in data 25 ottobre 2021 con due distinti provvedimenti ha confermato i decreti di sequestro probatorio emessi in data 4 e 9 novembre 2021 dal P.M. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. IO MI e LO TA ricorrono per cassazione avverso detti provvedimenti con distinti ricorsi che hanno dato origine a distinti fascicoli (NRG. 615/22 e N. 621/22) di cui la difesa preliminarmente chiede la riunione. In particolare, con il ricorso in esame (RG. N. 621/2022) deducono:

1. nullità del provvedimento del tribunale del riesame per violazione del diritto di difesa per non avere saputo e di conseguenza potuto esaminare l'ulteriore documentazione depositata dal pubblico ministero fuori udienza di cui hanno avuto contezza solo all'esito del deposito dell'ordinanza del Tribunale;

2. nullità del provvedimento del tribunale del riesame per violazione del diritto di difesa. Lamenta che nel corso della esecuzione delle perquisizioni si sono verificate, macroscopiche violazioni del diritto di intervento ed assistenza tecnica degli indagati;
Pssendo state oggetto di perquisizioni secallocate in località distanti per cui era impedito l'intervento degli interessati. Il Collegio dà preliminarmente atto che non vi sono ragioni per erocedere alla riunione di questo procedimento con il

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