Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2022, n. 43557

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2022, n. 43557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43557
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCOGNAMIGLIO MICHELE nato a NAPOLI il 31/10/1973 GRGIULO RITA nato a TORRE DEL GRECO il 27/10/1975 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERG;
lette/sentite le conclusioni del PG

ELISABETTA CENICCOLA

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità riportandosi alla requisitoria depositata udito il difensore L'avvocato C V in difesa di GRGIULO RITA e SCOGNAMIGLIO MICHELE dopo dibattimento si riporta integralmente ai motivi di ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale del riesame di Napoli in data 25 ottobre 2021 con due distinti provvedimenti ha confermato i decreti di sequestro probatorio emessi in data 4 e 9 novembre 2021 dal P.M. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Scognamiglio M e G R ricorrono per cassazione avverso detti provvedimenti con distinti ricorsi che hanno dato origine a distinti fascicoli (NRG. 615/22 e N. 621/22) di cui la difesa preliminarmente chiede la riunione. In particolare, con il ricorso in esame (RG. N. 621/2022) deducono:

1. nullità del provvedimento del tribunale del riesame per violazione del diritto di difesa per non avere saputo e di conseguenza potuto esaminare l'ulteriore documentazione depositata dal pubblico ministero fuori udienza di cui hanno avuto contezza solo all'esito del deposito dell'ordinanza del Tribunale;

2. nullità del provvedimento del tribunale del riesame per violazione del diritto di difesa. Lamenta che nel corso della esecuzione delle perquisizioni si sono verificate, macroscopiche violazioni del diritto di intervento ed assistenza tecnica degli indagati;
Pssendo state oggetto di perquisizioni secallocate in località distanti per cui era impedito l'intervento degli interessati. Il Collegio dà preliminarmente atto che non vi sono ragioni per erocedere alla riunione di questo procedimento con il procedimento n. 112 /2022, considerato che i ricorsi investono diversi provvedimenti di sequestro probatorio. Il procedimento in esame il decreto di sequestro probatorio del 615" P.M. del a novembre 2021 e il procedimento n. 1/2021 il decreto di sequestro probatorio del P.M. del novembre 2021. Ciò premesso appare opportuno, al fine di meglio comprendere le questioni sottoposte all'esame, richiamare i vari provvedimenti che hanno preceduto quello in questa sede impugnato. Il tribunale del riesame di Napoli con provvedimento in data 25 ottobre 2021 ha confermato il decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero datato 4 novembre 2021. Il pubblico ministero con provvedimento in detta data, condividendo l'impostazione accusatoria in punto di sussistenza di un apparato organizzativo volto alla commissione dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, aveva disposto procedersi a perquisizione e a sequestro di determinati beni specificatamente indicati.Nel corso dell'esecuzione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro sono state sottoposti a provvedimento cautelare reale beni (materiale elettronico atto ad eludere le intercettazioni nonché ad interrompere le comunicazioni telefoniche e dispositivi di sorveglianza, armi e munizioni, articoli di abbigliamento e pelletteria, orologi di pregio e gioielleria, denaro contante pari ad euro 210.110, dispositivi bancari token, 54 timbri di società, di studi notarili, di autorità estere e italiane nonché un sigillo della prefettura di Cremona, 355 sim card di vari operatori, una macchina conta soldi e una macchina per sottovuoto e una coppia di targhe automobilistiche straniere), ritenuti corpo di reato, e che non erano indicati nel decreto di sequestro del 4 novembre 2021. Per questa ragione veniva emesso, da parte del P.M., un secondo decreto di sequestro probatorio, datato 9 novembre 2021. In sede di udienza camerale avanti il tribunale del riesame la difesa depositava un'unica memoria chiedendo l'annullamento di entrambi i decreti di sequestro e la restituzione dei beni. I ricorsi sono inammissibili. In questa sede i ricorrenti con il primo motivo lamentano genericamente di non avere avuto visione dell'ulteriore documentazione depositata dal P.M. in udienza, documentazione alla cui acquisizione la difesa si era opposta, come risulta dal dell'udienza 25 novembre, allegato al ricorso, documentazione, non rinvenuta, né in forma cartacea, né in forma digitale, a seguito di verifiche, nel fascicolo dell'Autorità procedente. Il motivo è all'evidenza inammissibile per carenza di interesse, perché non è dato comprendere quale documentazione, ignota alla difesa, sia stata utilizzata dal Tribunale del Riesame, considerato anche che nel provvedimento impugnato risulta che il tribunale ha esaminato gli atti tempestivamente trasmessi dall'autorità procedente e l'ulteriore documentazione depositata in data 18 novembre 2021 relativa alle attività compiute in esecuzione dei decreti, documentazione che dagli atti allegati al ricorso risulta conosciuta lega alla difesa. Anche la seconda doglianza è inammissibile. La presenza de.11'indagato o dell'interessato in genere non è infatti indispensabile per l'esecuzione delle operazioni. Il tenore dell'art. 250 c.p.p. lascia chiaramente intendere che la presenza dell'imputato alla perquisizione locale non è obbligatoria, sicché l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato a compiere l'atto non è tenuto ad assicurare la presenza dell'imputato medesimo. L'art. 250 cit. prevede infatti che copia del provvedimento, in caso di assenza dell'interessato, è consegnata ad un congiunto, a un coabitante o collaboratore, ovvero al portiere o a chi ne fa le veci. Deve inoltre aggiungersi che un'eventuale nullità del provvedimento di perquisizione, non sussistente nel caso di specie, non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, ne/determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse. (Sez. 1, n. 23674 del 2011, Gentile, Rv. 25042801;
Sez. 5 n. 32009 del 2018, La Cognata, Rv. 273641). I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
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