Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24279
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI D G nato il 12/12/1971 a CHIVASSO avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio. Letta la nota dell'Avvocato M B M, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Di D G, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 09/05/2022 della Corte di appello di Torino, che ha riformato la sentenza in data 13/01/2021 del Tribunale di Ivrea, riducendc la pena infittagli per i reati ascrittigli ai sensi dell'art. 646 cod.pen., aggravati ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 11, cod.pen.. Deduce:
1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 646 cod.pen. e vizio di motivazione sugli elementi essenziali del reato. Travisamento della prova.Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione in relazione alla condotta appropriativa, rispetto alla quale manca la prova dell'effettiva esistenza della documentazione oggetto del reato contestato al capo 1). Con riguardo all'appropriazione delle somme di denaro contestata al capo 2), il ricorrente denuncia la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in quanto nella sentenza non si tiene conto di una serie di bonifici che smentiscono l'ipotesi accusatoria. A sostegno di entrambi gli assunti vengono compencliate e illustrate le risultanze istruttorie.
1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 646 cod.pen., 129, 122, 336 e 337 cod.proc.pen.. Vizio di manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'insussistenza di una valida querela e la conseguente mancanza di una condizione di proceclibilità. Denuncia l'erroneità della sentenza della Corte di appello, che non ha esaminato la questione relativa alla procedibilità ritenendola tardiva e non devoluta con l'appello principale, in quanto proposta con i motivi nuovi, mentre -in realtà- l'improcedibilità poteva essere rilevata e dichiarata d'ufficio, così che la relativa questione non poteva essere dichiarata inammissibile. A tale riguardo si sostiene che l'Amministratore del condominio si è limitato a esporre i fatti ai Carabinieri, senza manifestare la volontà che il responsabile fosse punito, per come evidenziato dagli stessi Carabinieri. Osserva che successivamente, a seguito di precisa richiesta del Pubblico ministero (ai sensi dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2018), "il Geom. Godizzi presentava querela presso gli uffici dei Carabinieri, allegando esclusivamente il verbale dell'assemblea di condominio del 22.10.2018, privo di sottoscrizione dei condomini e mancante di uno specifico incarico all'Amministratore di sporgere querela, con riguardo al capo 2». Con riguardo al capo 1, si assume che la querela è tardiva e manca delle firme autenticate dei singoli condomini, oltre che la volontà unanime dell'assemblea dei condomini.
1.3. Erronea applicazione di una norma processuale in relazione all'art. 552, commi 1 e 2, cod.proc.pen., violazione del diritto di difesa, nullità della sentenza per indeterminatezza del capo d'imputazione. Manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, là dove ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione, pur a fronte della genericità del fatto descritto in rubrica, tale da non consentire il corretto esercizio del diritto di difesa.Quanto alla tardività dell'eccezione di indetermenitezza del capo d'imputazione, sostiene che trattandosi di violazione del diritto di difesa, dovrebbe avere valenza assoluta e non relativa.
1.4. Violazione e vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al termine di prescrizione del reato. In questo caso si assume che la Corte di appello ha erroneamente individuato il tempo dell'interversione del possesso al momento della cessazione della carica di amministratore, contraddicendo la sua stessa motivazione, là dove sottolinea che le condotte distrattive sono anteriori e risalenti al periodo compreso tra gennaio 2013 e dicembre 2016. Aggiunge che il termine di prescrizione decorre dall'approvazione del rendiconto e non dalla cessazione della carica.
1.5. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen.. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha erroneamente respinto il motivo relativo alla riconoscibilità dell'ipotesi di cui aill'art.131-bis cod.pen. facendo leva sulla reiterazione delle condotte, sull'entità degli ammanchi e sulle modalità della condotta.
1.6. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 69 e 62-bis cod.pen., in relazione al trattamento sanzionatorio. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio. Letta la nota dell'Avvocato M B M, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Di D G, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 09/05/2022 della Corte di appello di Torino, che ha riformato la sentenza in data 13/01/2021 del Tribunale di Ivrea, riducendc la pena infittagli per i reati ascrittigli ai sensi dell'art. 646 cod.pen., aggravati ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 11, cod.pen.. Deduce:
1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 646 cod.pen. e vizio di motivazione sugli elementi essenziali del reato. Travisamento della prova.Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione in relazione alla condotta appropriativa, rispetto alla quale manca la prova dell'effettiva esistenza della documentazione oggetto del reato contestato al capo 1). Con riguardo all'appropriazione delle somme di denaro contestata al capo 2), il ricorrente denuncia la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in quanto nella sentenza non si tiene conto di una serie di bonifici che smentiscono l'ipotesi accusatoria. A sostegno di entrambi gli assunti vengono compencliate e illustrate le risultanze istruttorie.
1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 646 cod.pen., 129, 122, 336 e 337 cod.proc.pen.. Vizio di manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'insussistenza di una valida querela e la conseguente mancanza di una condizione di proceclibilità. Denuncia l'erroneità della sentenza della Corte di appello, che non ha esaminato la questione relativa alla procedibilità ritenendola tardiva e non devoluta con l'appello principale, in quanto proposta con i motivi nuovi, mentre -in realtà- l'improcedibilità poteva essere rilevata e dichiarata d'ufficio, così che la relativa questione non poteva essere dichiarata inammissibile. A tale riguardo si sostiene che l'Amministratore del condominio si è limitato a esporre i fatti ai Carabinieri, senza manifestare la volontà che il responsabile fosse punito, per come evidenziato dagli stessi Carabinieri. Osserva che successivamente, a seguito di precisa richiesta del Pubblico ministero (ai sensi dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2018), "il Geom. Godizzi presentava querela presso gli uffici dei Carabinieri, allegando esclusivamente il verbale dell'assemblea di condominio del 22.10.2018, privo di sottoscrizione dei condomini e mancante di uno specifico incarico all'Amministratore di sporgere querela, con riguardo al capo 2». Con riguardo al capo 1, si assume che la querela è tardiva e manca delle firme autenticate dei singoli condomini, oltre che la volontà unanime dell'assemblea dei condomini.
1.3. Erronea applicazione di una norma processuale in relazione all'art. 552, commi 1 e 2, cod.proc.pen., violazione del diritto di difesa, nullità della sentenza per indeterminatezza del capo d'imputazione. Manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, là dove ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione, pur a fronte della genericità del fatto descritto in rubrica, tale da non consentire il corretto esercizio del diritto di difesa.Quanto alla tardività dell'eccezione di indetermenitezza del capo d'imputazione, sostiene che trattandosi di violazione del diritto di difesa, dovrebbe avere valenza assoluta e non relativa.
1.4. Violazione e vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al termine di prescrizione del reato. In questo caso si assume che la Corte di appello ha erroneamente individuato il tempo dell'interversione del possesso al momento della cessazione della carica di amministratore, contraddicendo la sua stessa motivazione, là dove sottolinea che le condotte distrattive sono anteriori e risalenti al periodo compreso tra gennaio 2013 e dicembre 2016. Aggiunge che il termine di prescrizione decorre dall'approvazione del rendiconto e non dalla cessazione della carica.
1.5. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen.. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha erroneamente respinto il motivo relativo alla riconoscibilità dell'ipotesi di cui aill'art.131-bis cod.pen. facendo leva sulla reiterazione delle condotte, sull'entità degli ammanchi e sulle modalità della condotta.
1.6. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 69 e 62-bis cod.pen., in relazione al trattamento sanzionatorio. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza
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