Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2021, n. 12000
Sentenza
30 marzo 2021
Sentenza
30 marzo 2021
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Sul provvedimento
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI FI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
lette le conclusioni del PG
STEFANO TOCCI
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11.5.2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ZI FI, indagato per i reati di usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito, tutti aggravati ex art. 416bis.1 cod.pen. (nella forma del metodo mafioso) e commessi ai danni dell'imprenditore edile RD IU. Secondo la provvista indiziaria ritenuta dal GIP, lo IA ha erogato, nei primi mesi del 2014, prestiti di denaro contante al IN per l'importo di C 54.000 con interesse mensile di oltre il 10%, ottenendo C 5.400 al mese per interessi sino all'ottobre 2015. A causa dell'interruzione dei versamenti, l'indagato ha poi posto in essere, dal gennaio 2016 al dicembre 2019, numerose azioni intimidatorie finalizzate alla riscossione del credito usurario.
1.1. A seguito di proposizione da parte dell'indagato di giudizio di riesame, il TDL, con ordinanza del 17.7.2020, rigettava il gravame e confermava il regime cautelare massimo.
2. Ricorre ora per Cassazione l'indagato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria rispetto agli addebiti di usura ed estorsione;
l'impianto accusatorio giudicato adeguato dal TDL in realtà si regge unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, posto che i pretesi elementi di conforto appaiono inaffidabili e aspecifici. E' mancata adeguata valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa e non sono state esaminate le censure difensive che avevano segnalato discrepanze e aporie nella ricostruzione della vicenda da parte del RD.
2.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., attesa la carenza di manifestazioni estrinseche di minaccia mafiosa in un quadro nel quale emerge come in realtà il RD non temesse affatto lo IA, soggetto non inserito in consorterie di 'ndrangheta.
3. Con nota del 15.1.2021 la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
3.1. Con memoria di replica del 26.2021 la difesa ricorrente ha contrastato le deduzioni del PG insistendo sui motivi proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO I
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi del tutto generici e comunque manifestamente infondati.
1. E' anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce