Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2021, n. 12000

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2021, n. 12000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12000
Data del deposito : 30 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNIZZI SERAFINO nato a TAURIANOVA il 20/08/1975 avverso l'ordinanza del 17/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere S F;
lette le conclusioni del PG

STEFANO TOCCI

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11.5.2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di I S, indagato per i reati di usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito, tutti aggravati ex art. 416bis.1 cod.pen. (nella forma del metodo mafioso) e commessi ai danni dell'imprenditore edile M G. Secondo la provvista indiziaria ritenuta dal GIP, lo I ha erogato, nei primi mesi del 2014, prestiti di denaro contante al Minardi per l'importo di C 54.000 con interesse mensile di oltre il 10%, ottenendo C 5.400 al mese per interessi sino all'ottobre 2015. A causa dell'interruzione dei versamenti, l'indagato ha poi posto in essere, dal gennaio 2016 al dicembre 2019, numerose azioni intimidatorie finalizzate alla riscossione del credito usurario.

1.1. A seguito di proposizione da parte dell'indagato di giudizio di riesame, il TDL, con ordinanza del 17.7.2020, rigettava il gravame e confermava il regime cautelare massimo.

2. Ricorre ora per Cassazione l'indagato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla gravità indiziaria rispetto agli addebiti di usura ed estorsione;
l'impianto accusatorio giudicato adeguato dal TDL in realtà si regge unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, posto che i pretesi elementi di conforto appaiono inaffidabili e aspecifici. E' mancata adeguata valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa e non sono state esaminate le censure difensive che avevano segnalato discrepanze e aporie nella ricostruzione della vicenda da parte del Milardi.

2.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., attesa la carenza di manifestazioni estrinseche di minaccia mafiosa in un quadro nel quale emerge come in realtà il Milardi non temesse affatto lo I, soggetto non inserito in consorterie di 'ndrangheta.

3. Con nota del 15.1.2021 la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3.1. Con memoria di replica del 26.2021 la difesa ricorrente ha contrastato le deduzioni del PG insistendo sui motivi proposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO I

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi del tutto generici e comunque manifestamente infondati.

1. E' anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1)I'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840;
sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566;
Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761).
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