Cass. civ., sez. I, ordinanza 31/05/2022, n. 17661
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Testo completo
A sul ricorso 36981/2019 proposto da: R A, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Mordini n.14 presso, lo studio dell’avvocato G A, rappresentato e difeso da se medesimo;
-ricorrente -
contro
Fallimento Nievo S.r.l.;
-intimato- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/11/2019;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36981/2019 Numero sezionale 1507/2022 Numero di raccolta generale 17661/2022 Data pubblicazione 31/05/2022- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal cons. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 7.11.2019, ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 98 legge fall. da A R avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva ammesso al passivo del fallimento Nievo s.r.l. il credito del predetto, per l’importo di € 62.000,00, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ., escludendo la richiesta prededuzione ex art. 111 legge fall. Il Tribunale di Roma, per quanto di interesse, ha escluso che fossero prededucibili, a norma dell’art. 111 comma 2° legge fall., i crediti derivanti da attività difensive finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non riscontrandosi in tale evenienza alcun nesso di correlazione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare. Il giudice di primo grado ha, altresì, osservato che, ai fini del riconoscimento della prededuzione, deve ulteriormente accertarsi l’utilità che dalla procedura concorsuale concordataria la massa dei creditori possa aver comunque aver tratto con riferimento alla possibilità di soddisfacimento delle proprie pretese in via eventualmente alternativa rispetto alla procedura fallimentare. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione A R, affidandolo a due motivi. Il fallimento Nievo s.r.l. non ha svolto difese. Il ricorrente ha deposito la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’ art. 111 comma 2° legge fall..F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R
-ricorrente -
contro
Fallimento Nievo S.r.l.;
-intimato- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/11/2019;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 36981/2019 Numero sezionale 1507/2022 Numero di raccolta generale 17661/2022 Data pubblicazione 31/05/2022- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal cons. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 7.11.2019, ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 98 legge fall. da A R avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva ammesso al passivo del fallimento Nievo s.r.l. il credito del predetto, per l’importo di € 62.000,00, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ., escludendo la richiesta prededuzione ex art. 111 legge fall. Il Tribunale di Roma, per quanto di interesse, ha escluso che fossero prededucibili, a norma dell’art. 111 comma 2° legge fall., i crediti derivanti da attività difensive finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non riscontrandosi in tale evenienza alcun nesso di correlazione tra la procedura di concordato, mai apertasi, e quella fallimentare. Il giudice di primo grado ha, altresì, osservato che, ai fini del riconoscimento della prededuzione, deve ulteriormente accertarsi l’utilità che dalla procedura concorsuale concordataria la massa dei creditori possa aver comunque aver tratto con riferimento alla possibilità di soddisfacimento delle proprie pretese in via eventualmente alternativa rispetto alla procedura fallimentare. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione A R, affidandolo a due motivi. Il fallimento Nievo s.r.l. non ha svolto difese. Il ricorrente ha deposito la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’ art. 111 comma 2° legge fall..F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R
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