Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2003, n. 11159
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Nell'ipotesi di contratti di lavoro a tempo determinato, per i quali sia accertata l'illegittimità della clausola del termine apposto in violazione dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962, il dettato dell'art. 9, terzo comma, della legge 26 aprile 1983 n. 130 - che per l'anno 1983 pone, nei confronti (fra gli altri) degli enti pubblici economici, il divieto di procedere ad assunzioni, anche temporanee - determina la nullità dei contratti stipulati nell'anno 1983 dopo l'entrata in vigore della legge. Per i successivi contratti a termine, disciplinati dal D.L. 15 giugno 1984 n. 233 (convertito nella legge 4 agosto 1984 n. 442), con cui è stato stabilito il divieto di assunzione di lavoratori idraulico - forestali da parte della Regione Calabria, dei consorzi e degli enti regionali interessati, il secondo comma dell'art. 1 prevede una deroga che consente l'assunzione a tempo determinato in alcune ipotesi i cui presupposti devono essere provati dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa, avanzata da alcuni lavoratori, di riconoscimento dell'instaurazione di rapporti a tempo determinato, osservando che alla conversione del contratto ostavano nel primo caso la sopraindicata nullità e nel secondo la legittimità del termine apposto).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MIANI CAVEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO SC, IS FR, PA RT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO N. 60, piano 3^ e int. 5, presso lo studio dell'avvocato CLI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIO ROTONDO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CARLO TENUTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1143/00 del Tribunale di COSENZA, depositata il 13/06/00 - R.G.N. 1196/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di ZA NC EC e due litisconsorti, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica della piana del Sibari e della media valle del Crati per molti anni in forza di una serie di contratti a tempo indeterminato per essere utilizzati in opere di sistemazione idraulico forestale, deducevano l'illegittimità del termine apposto ai contratti in violazione della legge n. 230/1962 (in quanto le attività non avevano carattere straordinario o stagionale, ed erano le stesse svolte dai lavoratori a tempo indeterminato) chiedendo l'accertamento della instaurazione di rapporti a tempo indeterminato.
Il Pretore adito accoglieva le domande;
tale decisione era riformata in appello dal Tribunale di ZA che con la sentenza denunciata rigettava le domande degli attori in primo grado. Il giudice dell'appello rilevava che:
- gli attori in primo grado erano stati assunti una prima volta nel mese di luglio/agosto 1983, una seconda volta nell'aprile maggio del 1984 e così via di seguito dal 1985 in poi fino almeno al 1995;
- tali assunzioni erano state eseguite, almeno dal 1985, a norma della legge 442/1984 per l'esecuzione di interventi straordinari nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo ecc. finanziati dalla Regione Calabria;
- per i contratti stipulati nel 1983 la illegittimità del termine non poteva comportare la conversione del contratto, ostandovi il divieto di assunzioni da parte degli enti pubblici economici di cui all'art. 9 della legge 130/1983, (legge finanziaria per il 1983),