Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14874

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14874
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14874
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: AAOUISSI YOUSSEF,nato in Maroccoil 29/9/1973;
avverso la sentenza del 4/11/2022 della Coritedi appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M P;
lette le conclusioni scritte rassegnate daliPubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa F M,rche ha chiestol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatarriente alle circostanze attenuanti generiche negate in accoglimento della impugnazione incidentale del Pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello &Trieste, in parziale accoglimento dell'appello dell'imputato e di quello incidentale del Pubblico ministero, riformavla decisione del Tribunale di Udine in data 9 giugno 2017 assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo A ed escludendo le circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di ricettazione sub B, rideterminava quindiin melius la pena inflitta in primo grado al ricorrente. L'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado contestando l'affermazione di responsabilità per entrambi i reati contestati, chiedeva comunque una diversa qualificazione del fatto di ricettazione (incauto acquisto, art. 712 cod. pen.) ed, in subordine, un più mite trattamento sanzionatorio. Il Pubblico ministero, giovandosi della ancora prevista facoltà di proporre appello incidentale (art. 595 cod. proc. pen. nella formulazione vigente fino al febbraio 2018), impugnava (per quel che in questa sede rileva) le sentenza di primo grado anche in punto di riconosciute circostanze attenuanti generiche, difettandone i presupposti di fatto.

2.Ha proposto ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenzdirnpugnata, limitatamente al ribaltamento della decisione di primo grado, che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. Con unico sviluppo argomentativo, il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale stabilita a pena di inammissibilità e difetto assoluto di motivazione in ordine alle censure svolte con memoria depositata il 29 ottobre 2021 (richiesta declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla parte pubblica), per avere la Cortebccolto (almeno in punto di disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) l'appello incidentale del Pubblico ministero che attingeva punti della sentenza di primo grado non interessati dall'appellóprincipale, così favorendo uno sviluppo claudicante e disarmonico della impugnazione incidentale, che trova ragion d'essere solo se riferita ai punti della decisione già attinti dai motivi della impugnazione principale. L'accoglimento dell'appello incidentale inammissibile avrebbe, inoltreprodotto la riforma peggiorativa della decisione di primo grado, così infrangendo il divieto di reformatio in peius declinato dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato, tanto quanto alla dlenunzia di inosservanza della legge processuale (art. 595 cod. proc. pen. vecchia formulazione), quanto per la censurata assenza di motivazione in ordine ai rilievi proposti con la memoria tempestivamente prodotta alla Cortein data 29 ottobre 2021. 1.1. Secondo un indirizzo interpretativo autorevolmente affermato dalla Sezioni unite di questa Corte e successivamente costantemente osservato, l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale, nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, M, Rv. 235699;
Sez. 6, n. 1187 del 29/05/2014, dep. 2015, G., Rv. 261834;
Sez. 6, n. 18526 del 18/01/2017, M e a., Rv. 269834;
.Sez. 3, n. 48389 del 13/9/2018, Rv. 274710). La conclusione, rilevano le Sezioni unite, trae le mosse da quella linea interpretativa che «ha la sua base nell'individuazione dello scopo spiegato dall'appello incidentale, individuato non in una funzione deterrente, ma soltanto antagonista rispetto all'appello principale. A ciò si aggiungono ragioni sistematiche, oltre al doveroso rispetto dei termini per impugnare», sì che «la ratio dell'istituto andrebbe invece ricercata essenzialmente nell'esigenza di realizzare un sostanziale contraddittorio delle parti sul themadecidendum devoluto al giudice dell'impugnazione» (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep, 2007, M, Rv. 235699, in motivazione). Conseguentemente, si è recentemente affermato che è inammissibile l'appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di una circostanza del reato (nella specie si trattava delle circostanze attenuanti generiche) qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il
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