Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2023, n. 09264
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.28077/2020 R.G. proposto da : UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA CRATILO DI ATENE
31, presso lo studio dell’avvocato V D (VZZDNC69L27F839W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C F (CMRFST55R29C352Z) -ricorrente-
contro
M G A S, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIAMONTE ZEBIO, 7, presso lo studio dell’avvocato C A (CRLNLM70L20H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S E (SLVNRC69H12D969Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 163/2020 depositata il 07/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere M R
FATTI DI CAUSA
1. Il 4 ottobre 2010 il quartiere di Sestri Ponente, nella città di Genova, venne interessato da un violento temporale che provocò l’esondazione del torrente Chiaravagna. Le acque del torrente riversarono nel mare antistante una ingente quantità di terra e detriti. Tale evento rese inagibile un approdo turistico per la nautica da diporto, concesso in gestione dalle competenti autorità alla società Marina Genova Aeroporto s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, la “MGA”).
2. La MGA, avendo stipulato un contratto di assicurazione contro i danni, chiese al proprio assicuratore (la Milano Assicurazioni s.p.a., che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;
d’ora innanzi, per brevità, sempre e comunque “la UnipolSai”) la rifusione delle spese sostenute per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione e la ripulitura dei fondali dello specchio acqueo utilizzato come approdo. La UnipolSai rifiutò il pagamento dell’indennizzo sul presupposto che la spesa per la ripulitura dei fondali non formasse oggetto di copertura assicurativa.
3. La MGA, ritenendo illegittimo il suddetto rifiuto, nel 2013 convenne dinanzi al Tribunale di Genova la UnipolSai, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 271.900 oltre accessori. La società assicuratrice si costituì reiterando l’eccezione di inoperatività della polizza.
4. Con sentenza 16 giugno 2015 n. 1924 il Tribunale di Genova rigettò la domanda. Ritenne il Tribunale (secondo quanto riferisce la sentenza impugnata) che la polizza copriva i danni ai “fabbricati”, e che pertanto lo specchio acqueo non potesse farsi rientrare in tale previsione. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
5. Con sentenza 7 febbraio 2020 n. 163 la Corte d’appello di Genova accolse il gravame della MGA. Ritenne la Corte d’appello che: -) il contratto copriva i danni a “tutto quanto facente parte della concessione” demaniale di cui era titolare la MGA: e tale ampia previsione doveva ritenersi includere anche lo specchio acqueo;
-) tale conclusione le imposte sia dalla lettera del contratto (articolo 1362 c.c.) sia dal principio dell’interpretatio contra proferentem (articolo 1370 c.c.);
-) il contratto non conteneva alcuna clausola che escludesse dalla indennizzabilità i danni ai fondali dello specchio acqueo;
in particolare il contratto escludeva i danni ad “argini, dighe, bacini artificiali, canali, eccetera”, ed in tali nozioni non poteva rientrare l’area marina destinata all’ormeggio dei natanti;
-) parimenti non poteva trovare applicazione la clausola che escludeva l’indennizzabilità dei danni “causati da inquinamento o contaminazione ambientale”, poiché nel caso di specie il danno fu causato da un evento atmosferico, e non da un fattore inquinante;
-) la misura del premio era elemento che non consentiva, di per sé, di desumere che i danni allo specchio acqueo non fossero stati coperti dalla polizza.
6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla UnipolSai con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la MGA. Il Procuratore Generaleha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione di cinque diverse norme del codice civile (articoli 1362, 1363, 1370, 1882, 1905 c.c.), nonché dell’articolo 132, secondo comma, n.4, c.p.c. Il motivo contiene plurime censure che possono essere così riassunte: -) la Corte d’appello è incorsa in un vizio
ROMA VIA CRATILO DI ATENE
31, presso lo studio dell’avvocato V D (VZZDNC69L27F839W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C F (CMRFST55R29C352Z) -ricorrente-
contro
M G A S, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIAMONTE ZEBIO, 7, presso lo studio dell’avvocato C A (CRLNLM70L20H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S E (SLVNRC69H12D969Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 163/2020 depositata il 07/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere M R
FATTI DI CAUSA
1. Il 4 ottobre 2010 il quartiere di Sestri Ponente, nella città di Genova, venne interessato da un violento temporale che provocò l’esondazione del torrente Chiaravagna. Le acque del torrente riversarono nel mare antistante una ingente quantità di terra e detriti. Tale evento rese inagibile un approdo turistico per la nautica da diporto, concesso in gestione dalle competenti autorità alla società Marina Genova Aeroporto s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, la “MGA”).
2. La MGA, avendo stipulato un contratto di assicurazione contro i danni, chiese al proprio assicuratore (la Milano Assicurazioni s.p.a., che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;
d’ora innanzi, per brevità, sempre e comunque “la UnipolSai”) la rifusione delle spese sostenute per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione e la ripulitura dei fondali dello specchio acqueo utilizzato come approdo. La UnipolSai rifiutò il pagamento dell’indennizzo sul presupposto che la spesa per la ripulitura dei fondali non formasse oggetto di copertura assicurativa.
3. La MGA, ritenendo illegittimo il suddetto rifiuto, nel 2013 convenne dinanzi al Tribunale di Genova la UnipolSai, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 271.900 oltre accessori. La società assicuratrice si costituì reiterando l’eccezione di inoperatività della polizza.
4. Con sentenza 16 giugno 2015 n. 1924 il Tribunale di Genova rigettò la domanda. Ritenne il Tribunale (secondo quanto riferisce la sentenza impugnata) che la polizza copriva i danni ai “fabbricati”, e che pertanto lo specchio acqueo non potesse farsi rientrare in tale previsione. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
5. Con sentenza 7 febbraio 2020 n. 163 la Corte d’appello di Genova accolse il gravame della MGA. Ritenne la Corte d’appello che: -) il contratto copriva i danni a “tutto quanto facente parte della concessione” demaniale di cui era titolare la MGA: e tale ampia previsione doveva ritenersi includere anche lo specchio acqueo;
-) tale conclusione le imposte sia dalla lettera del contratto (articolo 1362 c.c.) sia dal principio dell’interpretatio contra proferentem (articolo 1370 c.c.);
-) il contratto non conteneva alcuna clausola che escludesse dalla indennizzabilità i danni ai fondali dello specchio acqueo;
in particolare il contratto escludeva i danni ad “argini, dighe, bacini artificiali, canali, eccetera”, ed in tali nozioni non poteva rientrare l’area marina destinata all’ormeggio dei natanti;
-) parimenti non poteva trovare applicazione la clausola che escludeva l’indennizzabilità dei danni “causati da inquinamento o contaminazione ambientale”, poiché nel caso di specie il danno fu causato da un evento atmosferico, e non da un fattore inquinante;
-) la misura del premio era elemento che non consentiva, di per sé, di desumere che i danni allo specchio acqueo non fossero stati coperti dalla polizza.
6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla UnipolSai con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la MGA. Il Procuratore Generaleha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione di cinque diverse norme del codice civile (articoli 1362, 1363, 1370, 1882, 1905 c.c.), nonché dell’articolo 132, secondo comma, n.4, c.p.c. Il motivo contiene plurime censure che possono essere così riassunte: -) la Corte d’appello è incorsa in un vizio
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi