Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2022, n. 02070
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Testo completo
ciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) L L, nato a L'Aquila il 03/04/1989;
Avverso l'ordinanza emessa il 20/05/2021 dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila;
Sentita la relazione del Consigliere A C;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale L C, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 20/05/2021 il Tribunale di L'Aquila, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da L L, finalizzata a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale il 15/10/2019, divenuta irrevocabile il 23/07/2020, con sospensione dell'esecuzione e restituzione nel termine per proporre impugnazione. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato sull'assunto che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa di L L, l'appello proposto da uno degli imputati non doveva essere notificato agli altri coimputati e che, in ogni caso, la questione di nullità sollevata in sede esecutiva avrebbe dovuto essere proposta dal condannato nel procedimento di cognizione.
2. Avverso questa ordinanza L L, a mezzo dell'avvocato V C, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 584 e 595 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere interamente spirato il termine per proporre impugnazione, pur non essendo stato notificato al ricorrente l'appello incidentale proposto dal coimputato. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 175 e 670 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di affermare la conoscenza del procedimento di cognizione presupposto da parte di Lombardo solo dopo la notifica dell'ordine di carcerazione che lo riguardava, avvenuta 1'08/08/2020. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 629-bis cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) L L, nato a L'Aquila il 03/04/1989;
Avverso l'ordinanza emessa il 20/05/2021 dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila;
Sentita la relazione del Consigliere A C;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale L C, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 20/05/2021 il Tribunale di L'Aquila, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da L L, finalizzata a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale il 15/10/2019, divenuta irrevocabile il 23/07/2020, con sospensione dell'esecuzione e restituzione nel termine per proporre impugnazione. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato sull'assunto che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa di L L, l'appello proposto da uno degli imputati non doveva essere notificato agli altri coimputati e che, in ogni caso, la questione di nullità sollevata in sede esecutiva avrebbe dovuto essere proposta dal condannato nel procedimento di cognizione.
2. Avverso questa ordinanza L L, a mezzo dell'avvocato V C, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 584 e 595 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere interamente spirato il termine per proporre impugnazione, pur non essendo stato notificato al ricorrente l'appello incidentale proposto dal coimputato. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 175 e 670 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di affermare la conoscenza del procedimento di cognizione presupposto da parte di Lombardo solo dopo la notifica dell'ordine di carcerazione che lo riguardava, avvenuta 1'08/08/2020. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 629-bis cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che
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