Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/01/2020, n. 00739

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 15/01/2020, n. 00739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00739
Data del deposito : 15 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

re ORDINANZA sul ricorso 17858/2016 proposto da: M G, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinal De Luca n. 22, presso lo studio dell'avvocato D'Isidoro Vincenzo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M B D, giusta procura in calce al ricorso,

- ricorrente -

contro

C P, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avvocato M F A, rappresentata e difesa dall'avvocato Dell'Orco Leonardo, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

Servizio Italia - Società Fiduciaria e di Servizi S.p.a.;
- intimata - avverso la sentenza n. 9366/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C A che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Promosso dalla moglie P C contro il marito e la società fiduciaria Servizio Italia s.p.a. un pignoramento presso terzi, avente ad oggetto azioni societarie e l'importo oggetto di finanziamento del socio alla società di diritto lussemburghese Vale Investments s.a., con ordinanza del 19 novembre 2013 il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Roma, rilevando che erano state seguite le forme del pignoramento presso terzi, invece che quelle dell'espropriazione presso il debitore, respinse l'istanza di assegnazione e concesse il termine per l'accertamento dell'obbligo del terzo.Tale giudizio venne introdotto dalla creditrice P C, che, nel contempo, contro l'ordinanza di rigetto dell'assegnazione propose opposizione agli atti esecutivi, avverso il marito G M e la Servizio Italia s.p.a., censurando la ritenuta necessità di avvalersi dell'espropriazione diretta mobiliare. I due giudizi vennero riuniti e l'opposizione accolta con sentenza del Tribunale di Roma del 10 maggio 2016, la quale ha annullato l'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo e dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo, nel frattempo proposta dalla Ciucci nel giudizio poi riunito, fissando un termine per la prosecuzione della procedura esecutiva dal passaggio in giudicato della decisione. Nella detta sentenza, il tribunale ha ritenuto che sia il pignoramento delle azioni, sia quello del finanziamento del socio debbano seguire - nella specie - le forme dell'espropriazione presso terzi, prevista dagli art. 543 ss. c.p.c., e non di quella presso il debitore, di cui agli artt. 513 ss. c.p.c., atteso che si tratta di azioni non dennaterializzate e che esse sono intestate a società fiduciaria, la quale deve, per legge, depositare i titoli presso un intermediario finanziario e, quindi, essi sono collocati presso una società di gestione accentrata. Servizio Italia s.p.a., nel corso dell'udienza ex art. 543 c.p.c., ha dichiarato di amministrare fiduciariamente i titoli azionari ed il finanziamento soci, ma ha aggiunto che essi non si trovano presso la società: dichiarazione, quest'ultima, che tuttavia è irrilevante, posto che i beni sono nella disponibilità della stessa, chiamata ad amministrarli per contratto, onde la sua collaborazione è necessaria ai fini espropriativi. Sulla base di tali considerazioni e dal momento che l'espropriazione presso terzi è il corretto procedimento intrapreso A nella specie dalla creditrice, il tribunale ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi ed annullato il provvedimento impugnato, dichiarando inammissibile la domanda ex art. 548 c.p.c. e fissando un termine per la riassunzione della procedura esecutiva sospesa, innanzi al giudice dell'esecuzione. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il soccombente, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l'intimata. Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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